mercoledì 10 febbraio 2010

COSTITUZIONE ITALIANA E LIBERTA' RELIGIOSA di Ambrogio Cazzaniga - seconda parte


Seconda parte della "traccia" seguita dal professor Cazzaniga nella sua relazione sul tema COSTITUZIONE ITALIANA E LIBERTA' RELIGIOSA. La prima parte è stata pubblicata il 30 gennaio scorso.

3. LE DICHIARAZIONI DEI DIRITTI DELL'UOMO DEL '900
Dopo le terribili tragedie dei 'totalitarismi' della prima metà del '900, gli uomini dell' Occidente sono tornati a interrogarsi sulle ragioni di tali terribili disavventure e disastri della storia e hanno individuato nel non riconoscimento dei 'diritti' fondamentali dell'uomo la causa principale di tali disastri. Perciò, nei momenti fondanti delle nuove epoche storiche che si andavano via via ad aprire, è stato ripresa la tradizione della proclamazione dei 'diritti umani', ritenuti la base imprescindibile di ogni società che voglia essere veramente 'umana'. Due testi meritano di essere ricordati: la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo da parte dell' ONU nel 1948 e la Carta dei diritti d'Europa del 2000 posta a fondamento dell'edificio dell' Europa unita.



3.1. LA DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL' ONU [1948]
Preambolo - Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo; Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo; Considerato che è indispensabile che i diritti dell'uomo siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione; Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni; Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà; Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni [...]
Articolo 2. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
Art. 18 Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.
* Anche nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, la 'libertà religiosa viene inserita all'interno del quadro generale dei 'diritti' dell'uomo, il cui riconoscimento e il cui rispetto sono ritenuti il fondamento della giustizia sociale e della pace tra le nazioni del mondo
* La 'libertà religiosa' in particolare è così formulata all' art. 18: Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti. La 'libertà di religione' è affiancata alla libertà di pensiero e di coscienza ovvero quelle forme di libertà che investono la 'interiorità' dell'uomo. Non solo, tale 'libertà' viene declinata anche come libertà di cambiare di religione o di credo -scelta non sempre pacifica all'interno delle tradizioni religiose e delle loro istituzioni; come libertà di manifestare isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo -impossibile in regimi totalitari e illiberali.


3.2. CARTA DEI DIRITTI D' EUROPA [2000]
Nel 2000, l' Unione europea ha deciso di far precedere la stesura di una 'Costituzione' europea -poi non entrata in vigore a causa della bocciatura da parte di alcune nazioni europee a cominciare dalla Francia- con una 'Carta dei diritti d'Europa', nel solco della tradizione dei 'diritti dell'uomo' nata proprio nell' Europa moderna. Tale Carta è strutturata intorno a grandi temi o aree relativi ai 'diritti' dell'uomo: dignità, libertà, uguaglianza, solidarietà, cittadinanza, giustizia
* Art. 10 Libertà di pensiero, di coscienza e di religione. [...] Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti
* Il testo della Carta riprende, quasi alla lettera, l'art. 18 della Dichiarazione universale del 1948 e quindi intende confermare l'ampio riconoscimento alla libertà religiosa già presente in quest'ultima


ARTICOLI DELLA COSTITUZIONE RELATIVI ALLA RELIGIONE

Art. 1
L' Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro [...]
Art. 2
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale

Art. 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
Art. 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 19
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
Art. 20
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.
Art. 29
La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare
Art. 33
L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.



ARTICOLO 1
L'articolo 1: "L' Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro".
* Il 'lavoro' è il 'fondamento' della Costituzione e della società italiana. Perchè proprio il 'lavoro'? Il 'fondamento' poteva essere costituito dalla 'libertà' o dalla 'uguaglianza' o dalla 'fraternità'
* Porre il 'lavoro' -a differenza della 'religione' come nello Statuto albertino- vuol dire prendere atto della 'laicizzazione' o 'secolarizzazione' della società, in seguito alle quali si devono assumere dei 'valori' non di tipo 'religioso'
* Il 'lavoro' non deve essere inteso come una attività per procurarsi i beni economici necessari per vivere, bensì come l'attività con cui l'individuo realizza la sua identità e le sue potenzialità
* L' art. 4: La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

ARTICOLI 2-3
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale
* Dire che la Repubblica riconosce e garantisce significa che esiste qualcosa che precede la Repubblica e quindi lo Stato: lo Stato non è 'totalitario' ed 'etico' cioè fonte e origine di diritti e valori
* Prima dello Stato, ci sono i diritti inviolabili dell'uomo ovvero quelle realtà ontologiche che sono costitutive di ogni individuo umano e che sono la premessa di ogni organizzazione sociale -diritto alla vita, diritto alla libertà, diritto alla salute ecc.
* Ogni uomo ha una personalità da sviluppare, sia a livello di singolo sia a livello di formazioni sociali, perchè nessun uomo è un' 'isola'
* Il 'diritto', per non degenerare in privilegio e prepotenza deve essere accompagnato dal relativo 'dovere' ovvero l' obbligo di agire secondo certe regole, la principale delle quali è costituita dall' adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. La solidarietà ovvero l'apertura all'altro è la condizione per il riconoscimento dei 'diritti'
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese
* È il grande articolo sulla 'uguaglianza' dei cittadini davanti alla legge ed è l'articolo in cui compare, per la prima volta, la parola 'religione'.
* Gli uomini sono differenti fra di loro -per sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali- ma hanno una sostanziale e fondamentale eguaglianza davanti alla legge ovvero relativamente alle regole basilari della società. L' 'uguaglianza' è la condizione della 'democrazia' come eguaglianza giuridica e politica e, prima ancora, eguaglianza 'ontologica'
* L'eguaglianza intesa in modo così generalizzato non è mai stata messa alla prova della storia concreta prima della grande migrazione degli ultimi 20 anni, che hanno messo in contatto uomini di religioni differenti, oltre che di razza e lingua differenti
* Una specificità della Costituzione italiana: non solo affermare l' 'uguaglianza' bensì anche impegnare a realizzarla, sulla base della constatazione fattuale che tale 'eguaglianza' non è quasi mai divenuta realtà effettiva nella storia : È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese


ARTICOLI 7-8
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale
* L' anomalia di 'costituzionalizzare' un trattato con un altro 'Stato' per di più stipulato in epoca fascista, mentre la Costituzione ha alla base una cultura 'antifascista'. Ma questa anomalia si spiega con la particolare condizione dell' Italia, sede del papato e, all'epoca, società fortemente 'cattolicizzata', che spinse persino il Partito Comunista di Togliatti -ma non Il Partito Socialista di Nenni- a votare questo articolo.
* La formulazione del primo comma -lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani- non è molto felice e pertinente, perchè le due entità -Stato e Chiesa- sono eterogenei e quindi non possono avere dei medesimi attributi -indipendenti e sovrani: attributi proprio di uno Stato e non di una Chiesa
* Nel 1984, è avvenuta una 'revisione' dei 'Patti', con cui si è tolta al Cattolicesimo la figura di 'religione ufficiale' dello Stato italiano e si è reso non più obbligatorio l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole italiane -secondo il dettato del secondo comma dell'articolo: Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale
* Rimane l'idea di 'concordato' che implica un 'accordo' tra due 'potenze' che si pongono sul medesimo piano, mentre le due istituzioni sono eterogenee. La formula di Cavour: 'libera Chiesa in libero Stato' è quella che esprime meglio la concezione 'liberale' del rapporto tra Stato e istituzioni religiose, anche se qualcuno vorrebbe rovesciare la formula!
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
* Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Questa affermazione è di portata rilevante, per non dire 'rivoluzionaria', perchè, in un'Italia fortemente 'cattolica', in cui alla Chiesa cattolica sia lo Statuto albertino del 1848 sia il Concordato del 1929 riconoscono il privilegio di essere la sola religione dello Stato, per la prima volta viene pure riconosciuta apertamente la piena 'libertà' anche a tutte le altre 'confessioni' religiose e non più solo la 'tolleranza' -importante perchè, nel 1948, le altre confessioni religiose sono ancora fortemente minoritarie e si riducono a qualche migliaia di ebrei e di protestanti (Valdesi)
* La differenza tra Cattolicesimo e le altre 'confessioni' religiose è sottolineata dal fatto che, mentre con la Chiesa Cattolica lo Stato italiano ha varato un 'concordato' -un accordo da pari a pari- con le altre 'confessioni', pur riconosciute 'libere', si limita a stipulare delle 'intese', che è un 'accordo' di valore minore rispetto al 'concordato' -esistono 'intese' con i Valdesi, gli Ebrei, altre denominazioni protestanti, ma non ancora con gli Islamici

ARTICOLI 19-20
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume
* Siamo nella Prima Parte della Costituzione intitolata Diritti e doveri dei cittadini e, precisamente, nel Titolo Primo intitolato Rapporti civili, che va dall'art. 13 all' art. 28 -gli altri Titoli: Rapporti etico-sociali, Rapporti economici, Rapporti politici
* I Rapporti civili riguardano i rapporti che si instaurano tra i cittadini nella 'società civile', nella società 'prestatuale' e si riferiscono sopratutto alle 'libertà' -sia negative (libertà da) sia positive (libertà di). Essi sono il portato della storia del 'liberalismo' moderno: libertà personale, di domicilio, di corrispondenza, di movimento, di riunione, di associazione, di pensiero, di stampa ed anche di 'religione'
* La storia della 'libertà religiosa' è strettamente intrecciata con la storia della 'modernità' europea. Da quando Lutero, nel 1517, ha rotto l'unità religiosa dell' Europa cristiana -la cosidetta 'Christianitas'- affermando il principio inalienabile della 'libertà di coscienza', si è imposta la questione della 'libertà religiosa': riconoscere ad ogni individuo la libertà di professare la 'fede' religiosa che ritenesse in coscienza più vera. Per affermare questa libertà -negata ad esempio dalla Chiesa Cattolica, che affermava, e forse afferma ancora, di possedere la verità totale ed ultima, che rende impossibile anche solo 'tollerare' altre verità o fedi- si sono combattute sanguinosissime 'guerre di religione': in particolare, le guerre religiose in Francia tra cattolici e calvinisti (1562-1598), la guerra dei Trent'anni in Germania (1618-1648), la guerra civile in Inghilterra (1642-1689)
* Nell'età dell' Illuminismo, viene attaccato frontalmente l' 'ancien régime' ovvero la stabile alleanza tra il trono e l'altare' -lo Stato e la Chiesa- ponendo una distinzione-separazione tra i due ambiti -posizione, quella dell' Illuminismo, vigorosamente criticata dalle gerarchie ecclesiastiche cattoliche, ma molto più in sintonia con il principio evangelico della distinzione tra Cesare e Dio propria dell' evangelo di Gesù. Il 'liberalismo' del sec. XIX si muove nel solco della impostazione illuministica della questione e, perciò, si scontra con la concezione 'integralista' della Chiesa cattolica -vedi la 'questione romana' in Italia, la 'Kulturkampf' in Germania, il conflitto sulla 'laicità' in Francia ecc.
* È nel sec. XX che si ritorna alla strategia, sopratutto con il papato di Pio XI, dei 'concordati' tra Chiesa e Stato, dove lo Stato è spesso uno Stato 'totalitario' -vedi i concordati tra la Chiesa Cattolica e lo Stato fascista (1929), lo Stato nazista (1933), lo Stato franchista (1953), lo Stato salazariano del Portogallo ecc. Lo scopo è quello di difendere, all'interno di regimi totalitari, uno spazio di libertà per la Chiesa cattolica, anche se è indubbia la preferenza per regimi di destra rispetto al totalitarismo comunista che si professava ateo ed antireligioso. I 'concordati' diventano strumenti ambigui, perchè da una parte proteggono l'azione della Chiesa cattolica, dall'altro però si configurano come riconoscimento, sia pure indiretto, di regimi illiberali e totalitari
* La 'libertà religiosa' riconosciuta dalla Costituzione -diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto- si può definire piena e totale, e le limitazioni poste ad essa -organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano (art. 8); purché non si tratti di riti contrari al buon costume (art. 19)- sono ristrette a fattori giuridicamente basilari ed elementari
Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività
* È un articolo che mostra, non solo la piena 'neutralità' dello Stato italiano di fronte ai fenomeni religiosi che si manifestano all'interno della società, bensì anche il 'rispetto' e persino il 'sostegno' dello Stato nei confronti di ogni associazione od istituzione che abbia il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto
* Le istituzioni religiose vengono sottratte non solo a speciali limitazioni legislative, ma anche a speciali gravami fiscali: norma, questa dell' art. 20, che mostra, appunto, una attenzione speciale dello Stato nei confronti delle manifestazioni di 'religiosità' all'interno della società

ARTICOLI 29 E 33
Questi due articoli non trattano in modo esplicito della 'religione': tuttavia, riguardano temi -la famiglia e il matrimonio e l'educazione e al scuola- che fanno riferimento, sia pure in modo indiretto, alla dimensione religiosa, almeno così come è tipica della tradizione storica italiana.

ART. 29

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare
* Parlare di famiglia come società naturale fondata sul matrimonio significa far riferimento alla tradizione cristiano-cattolica, che concepisce la 'famiglia' appunto come società naturale fondata sul matrimonio. È una concezione di tipo 'monogamico', che entra in conflitto con altri modi di intendere la famiglia o il rapporto tra i sessi -si pensi alla poligamia ammessa da certe tradizioni islamiche oppure all'affermarsi di forme di convivenza non di tipo 'matrimoniale', che si è tentato di riconoscere mediante il progetto di legge chiamato 'Dico'
* Il secondo comma dell'articolo stabilisce l' eguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Anche questa è un'affermazione di particolare rilevanza, se non religiosa, di certo 'morale'. Tuttavia, per arrivare a tradurre questo 'principio' in riconoscimento giuridico, si è dovuto aspettare il 1975 con il nuovo 'diritto di famiglia'. Il principio di 'eguaglianza' tra i coniugi potrebbe contrastare con alcune tradizioni, sempre di matrice islamica, che sembrano non accogliere la piena parità tra uomini e donne

ART. 33

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
* Cosa c'entra questo articolo con la 'religione'? C'entra in quanto la tradizione della 'scuola statale' o 'pubblica', in Occidente, non ha una lunga storia, perchè la sua origine deve essere fatta risalire al sec. XVIII grazie all'influsso dell' Illuminismo. Precedentemente -ma anche dopo- l'istruzione scolastica era controllata -talora in modo monopolistico, per riconoscimento-affidamento dello Stato- dalla Chiesa cattolica sopratutto. È stata necessaria una lunga battaglia culturale e politica per affermare il diritto dello Stato 'laico' di istituire, come dice il testo costituzionale, scuole statali per tutti gli ordini e gradi
* Quando la Costituzione riconosce che enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato, indirettamente, recepisce la lunga tradizione della scuola 'religiosa', che aveva monopolizzato l'attività scolastica, anche se le componenti 'laiche' della Costituente sono riuscite a introdurre un codicillo -senza oneri per lo Stato- con cui si voleva ribadire che lo Stato è tenuto a finanziare il suo sistema scolastico e non quello di 'privati' oppure di 'Enti' -dove 'ente' sta per Chiesa cattolica sopratutto. Attualmente, questo 'codicillo' è aggirato in varie forme: ma la Costituzione ancora in vigore lo prevede!


Le immagini di questo articolo sono tratte dall'opuscolo "COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA" distribuito dall'Amministrazione Comunale di Verderio Superiore, guidata dal sindaco Ferdinando Bosisio, in occasione del cinquantesimo 'anniversario della Costituzione.

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