Il 27 novembre 2009 si è svolto a Verderio Inferiore un incontro su COSTITUZIONE ITALIANA E LIBERTA' RELIGIOSA. Relatore della serata il professor Ambrogio Cazzaniga, già docente di Storia e Filosofia al Liceo Scentifico M.G.Agnesi di Merate. Il professor Cazzaniga ha autorizzato la pubblicazione sul blog del seguente testo, con l'avvertenza che si tratta di un semplice testo guida sull'argomento e non un vero e proprio contributo compiutamente elaborato
PREMESSE STORICHE ALLA COSTITUZIONE ITALIANA IN TEMA DI RELIGIONE
1. Costituzioni italiane del sec. XIX e religione
* la tradizione costituzionale italiana del sec. XIX e la centralità dello 'Statuto albertino' (marzo 1848): un compromesso tra 'antico regime' e tradizione 'liberale'
* la Costituzione della Repubblica Romana (luglio 1849): costituzione 'democratica' e 'laica'
* gli articoli delle due Costituzioni sul tema della 'religione'
2. Chiesa cattolica e libertà religiosa
* l'ostilità della Chiesa cattolica alla 'libertà religiosa': il 'Cattolicesimo' è l'unica e assoluta 'verità', cui tutti devono obbedire
* i documenti contro la libertà religiosa nel sec. XIX: l'enciclica 'Mirari vos' del 1832 (Gregorio XVI) e il 'Sillabo' del 1864
* il Concordato tra la Chiesa e il regime fascista del 1929
* il riconoscimento della 'libertà religiosa' nella Dichiarazione 'Dignitatis humanae' del 1965
3. La Dichiarazione universale dei diritti da parte dell' ONU del 1948
* la storia della dichiarazione dei 'diritti umani' nella storia moderna
* dalla 'Petition of rights' inglese del 1642 alla 'Déclaration des droits de l'homme' francese del 1789
* la 'Dichiarazione universale dei diritti' dell' ONU del 1948
* 'Carta dei diritti d' Europa (2000)
ANALISI DEI TESTI DELLA COSTITUZIONE SUL TEMA DELLA RELIGIONE
1. La libertà religiosa come principio generale
* la 'libertà religiosa' viene riconosciuta in conformità alla tradizione 'liberale' dei 'diritti dell'uomo della modernità -la 'libertà religiosa', insieme alla 'libertà politica', come prime forme di libertà 'liberali'
* gli articoli 2 e 3 come articoli 'fondamentali'
* gli articoli 19 e 20 come ulteriore specificazione della 'libertà religiosa'
2. Il 'privilegio' della Chiesa cattolica
* gli articoli 7 e 8 sui 'privilegi' della Chiesa Cattolica e sulle altre religioni
* differenza tra 'concordato' e 'intesa'
3. Le altre tradizioni religiose
* Ebraismo e Valdismo protestante in Italia, oltre al Cattolicesimo
* inesistenza originaria di aderenti alla religione islamica
* lungimiranza dei costituenti: la 'libertà religiosa' in generale
1. LO STATUTO ALBERTINO E LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA
1.1. LO STATUTO ALBERTINO
* Se si vuole comprendere, sul piano storico e sul piano politico, il rapporto che esiste, nella Costituzione italiana, con la realtà 'religiosa', è molto istruttiva una 'sinossi' tra l'art. 1 dello Statuto albertino e l'art. 1 della Costituzione italiana del 1948.
Statuto albertino
Carlo Alberto, per grazia di Dio Re di Sardegna ecc. - Art. 1 La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.
Costituzione italiana
Articolo 1. L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione
* La distanza storica e la differenza tematica balza all'occhio facilmente. Lo Statuto albertino si apre con il pieno riconoscimento della radice 'religiosa' del potere, della società e della politica, tanto da assumere la Religione Cattolica, Apostolica e Romana come la sola Religione dello Stato mentre gli altri culti ora esistenti sono -semplicemente!- tollerati conformemente alle leggi. Benché prodotto da un movimento storico di matrice liberale, lo Statuto albertino si muove ancora in una logica da 'ancien régime' ovvero di 'Christianitas'
* L' art. 1 della Costituzione italiana segue invece una logica che ormai è definitivamente 'laica'. Il 'fondamento' della Repubblica democratica non è più la 'religione', bensì il 'lavoro': il balzo storico, culturale e politico è veramente sconvolgente. Se si vuole comprendere bene questa 'fondamentalità' del 'lavoro', si deve individuare qual è la cultura che sta dietro ad essa: nientemeno che la filosofia di Marx -e ancora prima quella di Hegel, che ha indicato nel 'lavoro' l'ambito privilegiato in cui l'uomo realizza appieno la sua umanità. Dalla Religione Cattolica, Apostolica e Romana al valore del 'lavoro' di Marx la trasformazione è stata radicale: non che la Costituzione sia una costituzione 'marxista', ma è indubbio che la 'centralità' acquisita dal 'lavoro' nell'età moderna è dovuta, anche se non principalmente, alla elaborazione culturale risalente a Marx
1.2. LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA
* La sovranità è per diritto eterno nel popolo. Il popolo dello Stato Romano è costituito in repubblica democratica. II. Il regime democratico ha per regola l'eguaglianza, la libertà, la fraternità. Non riconosce titoli di nobiltà, né privilegi di nascita o casta. III. La Repubblica colle leggi e colle istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini. IV. La Repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli: rispetta ogni nazionalità: propugna l'italiana [...] VII. Dalla credenza religiosa non dipende l'esercizio dei diritti civili e politici. VIII. Il Capo della Chiesa Cattolica avrà dalla Repubblica tutte le guarentigie necessarie per l'esercizio indipendente del potere spirituale
* La prospettiva culturale e politica, rispetto a quella dello Statuto albertino, è del tutto differente. In questo testo i 'valori' fondanti non sono né la 'religione' né il 'lavoro' bensì: il 'popolo' (mazziniano); il trittico della Rivoluzione francese: l'eguaglianza, la libertà, la fraternità; la 'nazionalità' (mazziniana)
* La 'religione' viene riconosciuta come ambito di esercizio della libertà individuale, ma non è ritenuta fattore costitutivo della Repubblica democratica: dalla credenza religiosa non dipende l'esercizio dei diritti civili e politici ovvero la 'religione', qualunque essa sia, non condiziona l'usufrutto dei diritti civili e politici. Viene infine garantita l'autonomia del Papato come centro della Chiesa cattolica: una realtà specifica dell' Italia e di Roma in particolare
2. LA CHIESA CATTOLICA E LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Il riferimento alla Chiesa cattolica, in ordine al rapporto tra Costituzione e religione, è inevitabile, vista la capillarità del Cattolicesimo nella società italiana e vista l'ubicazione del Papato come sede centrale della Chiesa cattolica. Qual è stata la posizione della Chiesa cattolica circa il rapporto tra Stato -e quindi Costituzione- e religione? Alcuni documenti famosi possono illustrare l'atteggiamento della Chiesa di Roma.
2.1. MIRARI VOS [1832]
Da questa corrottissima sorgente dell' 'indifferentismo' scaturisce quell'assurda ed erronea sentenza, o piuttosto delirio [deliramentum], che si debba ammettere e garantire a ciascuno la 'libertà di coscienza': errore velenosissimo, a cui apre il sentiero quella piena e smodata 'libertà di opinione' che va sempre aumentando a danno della Chiesa e dello Stato, non mancando chi osa vantare con impudenza sfrontata provenire da siffatta licenza qualche vantaggio alla Religione
* La 'Mirari vos' è una enciclica pubblicata dal papa Gregorio XVI nel 1832, con cui si intendeva condannare in blocco il 'Cattolicesimo liberale' e, ancora di più, il 'liberalismo'. Ambedue affermavano che la 'libertà di coscienza' in materia religiosa è un diritto inalienabile di ogni individuo. Ma questa affermazione -oggi scontata- viene condannata con termini violenti dal papato del primo '800, tanto da qualificare tale 'libertà', nientemeno, che come delirio [deliramentum], insieme alla 'libertà di opinione', che oggi è ritenuta uno dei pilastri portanti della società liberaldemocratica
* Quale il motivo di tale 'intransigentismo'? Il principio su cui si regge questa rigidissima posizione del Papato e quindi della Chiesa cattolica è il seguente: la Chiesa cattolica possiede la verità ultima definitiva e assoluta e quindi ha il diritto di imporla, rigettando tutte le altre pretese forme di verità, che sono solo deviazioni anzi errori. È la tipica posizione di tutte le religioni 'assolutistiche', che si ritengono portatrici della 'verità ultima' e che inevitabilmente sboccano nell'uso della violenza -vedi le vicende storiche della Inquisizione
2.2. SILLABO [1865]
15. Ogni uomo è libero di abbracciare e professare quella religione, che, col lume della ragione, reputi vera.
77. Ai tempi nostri non giova più tenere la religione cattolica per unica religione dello Stato, escluso qualunque sia altro culto.
78. Quindi lodevolmente in parecchie regioni cattoliche fu stabilito per legge, esser lecito a tutti gli uomini ivi convenuti il pubblico esercizio del proprio qualsiasi culto.
79. Infatti è falso che la civile libertà di qualsiasi culto o la piena potestà a tutti indistintamente concessa di manifestare in pubblico e all'aperto qualunque pensiero ed opinione influisca più facilmente a corrompere i costumi e gli animi dei popoli e a propagare la peste dell'indifferentismo.
80. Il Romano Pontefice può e deve col progresso, col liberalismo e con la moderna civiltà venire a patti e conciliazione.
* Il Sillabo è un elenco di proposizioni -un 'sillabario' appunto- che vengono poste in appendice alla enciclica Quanta cura pubblicata da Pio IX nel 1865. In questo testo vengono riprese, inalterate, le posizioni della Mirari vos, anzi esse vengono ancora più inasprite e radicalizzate: no alla 'libertà di coscienza' religiosa; no allo Stato 'laico'; no al pluralismo religioso
* L'idea che si ricava dal testo del Sillabo è quella di una Chiesa cattolica arroccata su posizioni premoderne, incapace di comprendere i nuovi tempi 'moderni' che avanzano, ripiegata su un passato ritenuto glorioso ma ormai definitivamente superato
2.3. IL CONCORDATO TRA CHIESA CATTOLICA E STATO FASCISTA NEL 1929
Sia il Trattato che il Concordato iniziano con questa formula: 'In nome della santissima Trinità' a dimostrazione della concezione 'integralista' dei rapporti Chiesa-Stato da parte della Chiesa Cattolica, nonostante la 'laicità' e l' 'anticlericalismo' del movimento fascista originario, costretto, una volta al potere, a fare i conti con quel 'potere forte' in Italia che è la Chiesa Cattolica.
CONCORDATO
art. 1.
L'Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell'articolo 1 dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, pel quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato.
art. 34
Lo Stato italiano, volendo ridonare all'istituto del matrimonio, che é a base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili. Le pubblicazioni del matrimonio come sopra saranno effettuate, oltre che nella chiesa parrocchiale, anche nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione il parroco spiegherà ai coniugi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi, e redigerà l'atto di matrimonio, del quale entro cinque giorni trasmetterà copia integrale al Comune, affinché venga trascritto nei registri dello stato civile. Le cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato sono riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici.
art. 36
L'Italia considera fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E perciò consente che l'insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi d'accordo tra la Santa Sede e lo Stato. Tale insegnamento sarà dato a mezzo di maestri e professori, sacerdoti e religiosi approvati dall'autorità ecclesiastica, e sussidiariamente a mezzo di maestri e professori laici, che siano a questo fine muniti di un certificato di idoneità da rilasciarsi dall'ordinario diocesano. La revoca del certificato da parte dell'ordinario priva senz'altro l'insegnante della capacità di insegnare. Pel detto insegnamento religioso nelle scuole pubbliche non saranno adottati che i libri di testo approvati dalla autorità ecclesiastica
Tre punti decisivi nel rapporto Stato-Chiesa:
* Cattolicesimo come religione ufficiale dello Stato
*Riconoscimento degli effetti civili del matrimonio religioso (con esclusiva giurisdizione ecclesiastica)
* insegnamento obbligatorio della religione nelle scuole italiane:
Il Concordato del 1929 venne affiancato anche da un Trattato sul rapporto tra lo Stato italiano e la neonata Città del Vaticano, con cui veniva definitivamente chiusa la cosiddetta 'questione romana' nata nel 1870.
Il Concordato è stato revisionato nel 1984 durante il primo governo Craxi apportandovi i seguenti mutamenti:
* il Cattolicesimo non è più la religione 'ufficiale': "Si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti Lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano"
* sono limitati i privilegi della legislazione ecclesiastica sul matrimonio, affidando ai tribunali dello Stato la discrezionalità circa il recepimento delle sentenze del tribunale ecclesiastico
* l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non è più obbligatorio bensì opzionale e non di tipo catechistico, sulla base dell'affermazione secondo cui: i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano
2.4. LA DICHIARAZIONE 'DIGNITATIS HUMANAE' [1965]
2. Questo Concilio Vaticano dichiara che la persona umana ha il diritto alla libertà religiosa. Il contenuto di una tale libertà è che gli esseri umani devono essere immuni dalla coercizione da parte dei singoli individui, di gruppi sociali e di qualsivoglia potere umano, così che in materia religiosa nessuno sia forzato ad agire contro la sua coscienza né sia impedito, entro debiti limiti, di agire in conformità ad essa: privatamente o pubblicamente, in forma individuale o associata. Inoltre dichiara che il diritto alla libertà religiosa si fonda realmente sulla stessa dignità della persona umana quale l'hanno fatta conoscere la parola di Dio rivelata e la stessa ragione. Questo diritto della persona umana alla libertà religiosa deve essere riconosciuto e sancito come diritto civile nell'ordinamento giuridico della società. A motivo della loro dignità, tutti gli esseri umani, in quanto sono persone, dotate cioè di ragione e di libera volontà e perciò investiti di personale responsabilità, sono dalla loro stessa natura e per obbligo morale tenuti a cercare la verità, in primo luogo quella concernente la religione. E sono pure tenuti ad aderire alla verità una volta conosciuta e ad ordinare tutta la loro vita secondo le sue esigenze. Ad un tale obbligo, però, gli esseri umani non sono in grado di soddisfare, in modo rispondente alla loro natura, se non godono della libertà psicologica e nello stesso tempo dell'immunità dalla coercizione esterna. Il diritto alla libertà religiosa non si fonda quindi su una disposizione soggettiva della persona, ma sulla sua stessa natura. Per cui il diritto ad una tale immunità perdura anche in coloro che non soddisfano l'obbligo di cercare la verità e di aderire ad essa, e il suo esercizio, qualora sia rispettato l'ordine pubblico informato a giustizia, non può essere impedito.
* Si deve attendere il Concilio Vaticano II e il 1965 per vedere riconosciuta, in un testo ufficiale della Chiesa cattolica, il principio della 'libertà religiosa'. La Dichiarazione Dignitatis humanae è stata uno dei testi più travagliati del Concilio, visto che è stata promulgata per ultimo e solo pochi giorni prima della chiusura. Non solo: ma essa è all'origine, sia pure insieme ad altre motivazioni, del piccolo 'scisma' provocato dal vescovo francese M. Lefebvre dopo la conclusione del Concilio, il quale riteneva che tale 'libertà' fosse la causa della dissoluzione dell'intero edificio del Cattolicesimo, edificato sul principio del possesso della verità ultima e definitiva, che deve solo essere accolta e non oggetto di libera scelta
* Con il papato di Giovanni Paolo II, si è assistito ad un rovesciamento di posizioni spettacolare: quella Chiesa cattolica, che aveva sempre respinto i principi della 'libertà individuali' in quanto negatori del proprio assolutismo teologico, è diventata la sostenitrice più accanita dei 'diritti' umani, ovviamente a partire dalla 'libertà religiosa'. Un approdo apprezzabile, anche se tardivo e, sopratutto, dimentico della storia di rigetto del principio di 'libertà' che ha caratterizzato la Chiesa cattolica sino alla metà del sec. XX
Le fotografie di questo servizio, riprese la sera del 27 novembre da Fabio Oggioni, sono state scaricate da :
http://ultapelon.blogspot.com/
SCHEMA-SOMMARIO
PREMESSE STORICHE ALLA COSTITUZIONE ITALIANA IN TEMA DI RELIGIONE
1. Costituzioni italiane del sec. XIX e religione
* la tradizione costituzionale italiana del sec. XIX e la centralità dello 'Statuto albertino' (marzo 1848): un compromesso tra 'antico regime' e tradizione 'liberale'
* la Costituzione della Repubblica Romana (luglio 1849): costituzione 'democratica' e 'laica'
* gli articoli delle due Costituzioni sul tema della 'religione'
2. Chiesa cattolica e libertà religiosa
* l'ostilità della Chiesa cattolica alla 'libertà religiosa': il 'Cattolicesimo' è l'unica e assoluta 'verità', cui tutti devono obbedire
* i documenti contro la libertà religiosa nel sec. XIX: l'enciclica 'Mirari vos' del 1832 (Gregorio XVI) e il 'Sillabo' del 1864
* il Concordato tra la Chiesa e il regime fascista del 1929
* il riconoscimento della 'libertà religiosa' nella Dichiarazione 'Dignitatis humanae' del 1965
3. La Dichiarazione universale dei diritti da parte dell' ONU del 1948
* la storia della dichiarazione dei 'diritti umani' nella storia moderna
* dalla 'Petition of rights' inglese del 1642 alla 'Déclaration des droits de l'homme' francese del 1789
* la 'Dichiarazione universale dei diritti' dell' ONU del 1948
* 'Carta dei diritti d' Europa (2000)
ANALISI DEI TESTI DELLA COSTITUZIONE SUL TEMA DELLA RELIGIONE
1. La libertà religiosa come principio generale
* la 'libertà religiosa' viene riconosciuta in conformità alla tradizione 'liberale' dei 'diritti dell'uomo della modernità -la 'libertà religiosa', insieme alla 'libertà politica', come prime forme di libertà 'liberali'
* gli articoli 2 e 3 come articoli 'fondamentali'
* gli articoli 19 e 20 come ulteriore specificazione della 'libertà religiosa'
2. Il 'privilegio' della Chiesa cattolica
* gli articoli 7 e 8 sui 'privilegi' della Chiesa Cattolica e sulle altre religioni
* differenza tra 'concordato' e 'intesa'
3. Le altre tradizioni religiose
* Ebraismo e Valdismo protestante in Italia, oltre al Cattolicesimo
* inesistenza originaria di aderenti alla religione islamica
* lungimiranza dei costituenti: la 'libertà religiosa' in generale
PREMESSE STORICHE ALLA COSTITUZIONE ITALIANA IN TEMA DI RELIGIONE
1. LO STATUTO ALBERTINO E LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA
1.1. LO STATUTO ALBERTINO
* Se si vuole comprendere, sul piano storico e sul piano politico, il rapporto che esiste, nella Costituzione italiana, con la realtà 'religiosa', è molto istruttiva una 'sinossi' tra l'art. 1 dello Statuto albertino e l'art. 1 della Costituzione italiana del 1948.
Statuto albertino
Carlo Alberto, per grazia di Dio Re di Sardegna ecc. - Art. 1 La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.
Costituzione italiana
Articolo 1. L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione
* La distanza storica e la differenza tematica balza all'occhio facilmente. Lo Statuto albertino si apre con il pieno riconoscimento della radice 'religiosa' del potere, della società e della politica, tanto da assumere la Religione Cattolica, Apostolica e Romana come la sola Religione dello Stato mentre gli altri culti ora esistenti sono -semplicemente!- tollerati conformemente alle leggi. Benché prodotto da un movimento storico di matrice liberale, lo Statuto albertino si muove ancora in una logica da 'ancien régime' ovvero di 'Christianitas'
* L' art. 1 della Costituzione italiana segue invece una logica che ormai è definitivamente 'laica'. Il 'fondamento' della Repubblica democratica non è più la 'religione', bensì il 'lavoro': il balzo storico, culturale e politico è veramente sconvolgente. Se si vuole comprendere bene questa 'fondamentalità' del 'lavoro', si deve individuare qual è la cultura che sta dietro ad essa: nientemeno che la filosofia di Marx -e ancora prima quella di Hegel, che ha indicato nel 'lavoro' l'ambito privilegiato in cui l'uomo realizza appieno la sua umanità. Dalla Religione Cattolica, Apostolica e Romana al valore del 'lavoro' di Marx la trasformazione è stata radicale: non che la Costituzione sia una costituzione 'marxista', ma è indubbio che la 'centralità' acquisita dal 'lavoro' nell'età moderna è dovuta, anche se non principalmente, alla elaborazione culturale risalente a Marx
1.2. LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ROMANA
* La sovranità è per diritto eterno nel popolo. Il popolo dello Stato Romano è costituito in repubblica democratica. II. Il regime democratico ha per regola l'eguaglianza, la libertà, la fraternità. Non riconosce titoli di nobiltà, né privilegi di nascita o casta. III. La Repubblica colle leggi e colle istituzioni promuove il miglioramento delle condizioni morali e materiali di tutti i cittadini. IV. La Repubblica riguarda tutti i popoli come fratelli: rispetta ogni nazionalità: propugna l'italiana [...] VII. Dalla credenza religiosa non dipende l'esercizio dei diritti civili e politici. VIII. Il Capo della Chiesa Cattolica avrà dalla Repubblica tutte le guarentigie necessarie per l'esercizio indipendente del potere spirituale
* La prospettiva culturale e politica, rispetto a quella dello Statuto albertino, è del tutto differente. In questo testo i 'valori' fondanti non sono né la 'religione' né il 'lavoro' bensì: il 'popolo' (mazziniano); il trittico della Rivoluzione francese: l'eguaglianza, la libertà, la fraternità; la 'nazionalità' (mazziniana)
* La 'religione' viene riconosciuta come ambito di esercizio della libertà individuale, ma non è ritenuta fattore costitutivo della Repubblica democratica: dalla credenza religiosa non dipende l'esercizio dei diritti civili e politici ovvero la 'religione', qualunque essa sia, non condiziona l'usufrutto dei diritti civili e politici. Viene infine garantita l'autonomia del Papato come centro della Chiesa cattolica: una realtà specifica dell' Italia e di Roma in particolare
2. LA CHIESA CATTOLICA E LA LIBERTÀ RELIGIOSA
Il riferimento alla Chiesa cattolica, in ordine al rapporto tra Costituzione e religione, è inevitabile, vista la capillarità del Cattolicesimo nella società italiana e vista l'ubicazione del Papato come sede centrale della Chiesa cattolica. Qual è stata la posizione della Chiesa cattolica circa il rapporto tra Stato -e quindi Costituzione- e religione? Alcuni documenti famosi possono illustrare l'atteggiamento della Chiesa di Roma.
2.1. MIRARI VOS [1832]
Da questa corrottissima sorgente dell' 'indifferentismo' scaturisce quell'assurda ed erronea sentenza, o piuttosto delirio [deliramentum], che si debba ammettere e garantire a ciascuno la 'libertà di coscienza': errore velenosissimo, a cui apre il sentiero quella piena e smodata 'libertà di opinione' che va sempre aumentando a danno della Chiesa e dello Stato, non mancando chi osa vantare con impudenza sfrontata provenire da siffatta licenza qualche vantaggio alla Religione
* La 'Mirari vos' è una enciclica pubblicata dal papa Gregorio XVI nel 1832, con cui si intendeva condannare in blocco il 'Cattolicesimo liberale' e, ancora di più, il 'liberalismo'. Ambedue affermavano che la 'libertà di coscienza' in materia religiosa è un diritto inalienabile di ogni individuo. Ma questa affermazione -oggi scontata- viene condannata con termini violenti dal papato del primo '800, tanto da qualificare tale 'libertà', nientemeno, che come delirio [deliramentum], insieme alla 'libertà di opinione', che oggi è ritenuta uno dei pilastri portanti della società liberaldemocratica
* Quale il motivo di tale 'intransigentismo'? Il principio su cui si regge questa rigidissima posizione del Papato e quindi della Chiesa cattolica è il seguente: la Chiesa cattolica possiede la verità ultima definitiva e assoluta e quindi ha il diritto di imporla, rigettando tutte le altre pretese forme di verità, che sono solo deviazioni anzi errori. È la tipica posizione di tutte le religioni 'assolutistiche', che si ritengono portatrici della 'verità ultima' e che inevitabilmente sboccano nell'uso della violenza -vedi le vicende storiche della Inquisizione
2.2. SILLABO [1865]
15. Ogni uomo è libero di abbracciare e professare quella religione, che, col lume della ragione, reputi vera.
77. Ai tempi nostri non giova più tenere la religione cattolica per unica religione dello Stato, escluso qualunque sia altro culto.
78. Quindi lodevolmente in parecchie regioni cattoliche fu stabilito per legge, esser lecito a tutti gli uomini ivi convenuti il pubblico esercizio del proprio qualsiasi culto.
79. Infatti è falso che la civile libertà di qualsiasi culto o la piena potestà a tutti indistintamente concessa di manifestare in pubblico e all'aperto qualunque pensiero ed opinione influisca più facilmente a corrompere i costumi e gli animi dei popoli e a propagare la peste dell'indifferentismo.
80. Il Romano Pontefice può e deve col progresso, col liberalismo e con la moderna civiltà venire a patti e conciliazione.
* Il Sillabo è un elenco di proposizioni -un 'sillabario' appunto- che vengono poste in appendice alla enciclica Quanta cura pubblicata da Pio IX nel 1865. In questo testo vengono riprese, inalterate, le posizioni della Mirari vos, anzi esse vengono ancora più inasprite e radicalizzate: no alla 'libertà di coscienza' religiosa; no allo Stato 'laico'; no al pluralismo religioso
* L'idea che si ricava dal testo del Sillabo è quella di una Chiesa cattolica arroccata su posizioni premoderne, incapace di comprendere i nuovi tempi 'moderni' che avanzano, ripiegata su un passato ritenuto glorioso ma ormai definitivamente superato
2.3. IL CONCORDATO TRA CHIESA CATTOLICA E STATO FASCISTA NEL 1929
Sia il Trattato che il Concordato iniziano con questa formula: 'In nome della santissima Trinità' a dimostrazione della concezione 'integralista' dei rapporti Chiesa-Stato da parte della Chiesa Cattolica, nonostante la 'laicità' e l' 'anticlericalismo' del movimento fascista originario, costretto, una volta al potere, a fare i conti con quel 'potere forte' in Italia che è la Chiesa Cattolica.
CONCORDATO
art. 1.
L'Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell'articolo 1 dello Statuto del Regno 4 marzo 1848, pel quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato.
art. 34
Lo Stato italiano, volendo ridonare all'istituto del matrimonio, che é a base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili. Le pubblicazioni del matrimonio come sopra saranno effettuate, oltre che nella chiesa parrocchiale, anche nella casa comunale. Subito dopo la celebrazione il parroco spiegherà ai coniugi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi, e redigerà l'atto di matrimonio, del quale entro cinque giorni trasmetterà copia integrale al Comune, affinché venga trascritto nei registri dello stato civile. Le cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato sono riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici.
art. 36
L'Italia considera fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica l'insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E perciò consente che l'insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi d'accordo tra la Santa Sede e lo Stato. Tale insegnamento sarà dato a mezzo di maestri e professori, sacerdoti e religiosi approvati dall'autorità ecclesiastica, e sussidiariamente a mezzo di maestri e professori laici, che siano a questo fine muniti di un certificato di idoneità da rilasciarsi dall'ordinario diocesano. La revoca del certificato da parte dell'ordinario priva senz'altro l'insegnante della capacità di insegnare. Pel detto insegnamento religioso nelle scuole pubbliche non saranno adottati che i libri di testo approvati dalla autorità ecclesiastica
Tre punti decisivi nel rapporto Stato-Chiesa:
* Cattolicesimo come religione ufficiale dello Stato
*Riconoscimento degli effetti civili del matrimonio religioso (con esclusiva giurisdizione ecclesiastica)
* insegnamento obbligatorio della religione nelle scuole italiane:
Il Concordato del 1929 venne affiancato anche da un Trattato sul rapporto tra lo Stato italiano e la neonata Città del Vaticano, con cui veniva definitivamente chiusa la cosiddetta 'questione romana' nata nel 1870.
Il Concordato è stato revisionato nel 1984 durante il primo governo Craxi apportandovi i seguenti mutamenti:
* il Cattolicesimo non è più la religione 'ufficiale': "Si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti Lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano"
* sono limitati i privilegi della legislazione ecclesiastica sul matrimonio, affidando ai tribunali dello Stato la discrezionalità circa il recepimento delle sentenze del tribunale ecclesiastico
* l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non è più obbligatorio bensì opzionale e non di tipo catechistico, sulla base dell'affermazione secondo cui: i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano
2.4. LA DICHIARAZIONE 'DIGNITATIS HUMANAE' [1965]
2. Questo Concilio Vaticano dichiara che la persona umana ha il diritto alla libertà religiosa. Il contenuto di una tale libertà è che gli esseri umani devono essere immuni dalla coercizione da parte dei singoli individui, di gruppi sociali e di qualsivoglia potere umano, così che in materia religiosa nessuno sia forzato ad agire contro la sua coscienza né sia impedito, entro debiti limiti, di agire in conformità ad essa: privatamente o pubblicamente, in forma individuale o associata. Inoltre dichiara che il diritto alla libertà religiosa si fonda realmente sulla stessa dignità della persona umana quale l'hanno fatta conoscere la parola di Dio rivelata e la stessa ragione. Questo diritto della persona umana alla libertà religiosa deve essere riconosciuto e sancito come diritto civile nell'ordinamento giuridico della società. A motivo della loro dignità, tutti gli esseri umani, in quanto sono persone, dotate cioè di ragione e di libera volontà e perciò investiti di personale responsabilità, sono dalla loro stessa natura e per obbligo morale tenuti a cercare la verità, in primo luogo quella concernente la religione. E sono pure tenuti ad aderire alla verità una volta conosciuta e ad ordinare tutta la loro vita secondo le sue esigenze. Ad un tale obbligo, però, gli esseri umani non sono in grado di soddisfare, in modo rispondente alla loro natura, se non godono della libertà psicologica e nello stesso tempo dell'immunità dalla coercizione esterna. Il diritto alla libertà religiosa non si fonda quindi su una disposizione soggettiva della persona, ma sulla sua stessa natura. Per cui il diritto ad una tale immunità perdura anche in coloro che non soddisfano l'obbligo di cercare la verità e di aderire ad essa, e il suo esercizio, qualora sia rispettato l'ordine pubblico informato a giustizia, non può essere impedito.
* Si deve attendere il Concilio Vaticano II e il 1965 per vedere riconosciuta, in un testo ufficiale della Chiesa cattolica, il principio della 'libertà religiosa'. La Dichiarazione Dignitatis humanae è stata uno dei testi più travagliati del Concilio, visto che è stata promulgata per ultimo e solo pochi giorni prima della chiusura. Non solo: ma essa è all'origine, sia pure insieme ad altre motivazioni, del piccolo 'scisma' provocato dal vescovo francese M. Lefebvre dopo la conclusione del Concilio, il quale riteneva che tale 'libertà' fosse la causa della dissoluzione dell'intero edificio del Cattolicesimo, edificato sul principio del possesso della verità ultima e definitiva, che deve solo essere accolta e non oggetto di libera scelta
* Con il papato di Giovanni Paolo II, si è assistito ad un rovesciamento di posizioni spettacolare: quella Chiesa cattolica, che aveva sempre respinto i principi della 'libertà individuali' in quanto negatori del proprio assolutismo teologico, è diventata la sostenitrice più accanita dei 'diritti' umani, ovviamente a partire dalla 'libertà religiosa'. Un approdo apprezzabile, anche se tardivo e, sopratutto, dimentico della storia di rigetto del principio di 'libertà' che ha caratterizzato la Chiesa cattolica sino alla metà del sec. XX
Le fotografie di questo servizio, riprese la sera del 27 novembre da Fabio Oggioni, sono state scaricate da :
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