mercoledì 6 ottobre 2010

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALL'ARCHIVIO STORICO DI VERDERIO

COMUNI DI VERDERIO INFERIORE E VERDERIO SUPERIORE
PROVINCIA DI LECCO
 
ARCHIVIO STORICO
“ FONDO GNECCHI – RUSCONE – GAVAZZI “
 
 
REGOLAMENTO PER LA CONSULTAZIONE
DEI DOCUMENTI PRESSO LA BIBLIOTECA
INTERCOMUNALE



TITOLO I - PRINCIPI GENERALI
1. Le Amministrazioni Comunali di Verderio Inferiore e Verderio Superiore individuano
nell’Archivio Storico un istituto culturale preposto alla trasmissione della memoria storica,
idoneo a concorrere all’attuazione del diritto di tutti i Cittadini all’informazione, nonché allo
sviluppo della ricerca, dell'istruzione e della conoscenza.

L'ARMADIO DOVE E' CONSERVATO L'ARCHIVIO
STORICO DI VERDERIO

TITOLO II - NATURA, CONDIZIONE GIURIDICA, SEDE E FINALITA’
DELL’ARCHIVIO STORICO

1. In attuazione dell’art. 40 del D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 “Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’art. 1 della legge
08.10.1997 n. 352”, è istituito l’Archivio Storico “Fondo Gnecchi Ruscone – Gavazzi” dei
Comuni di Verderio Inferiore e Verderio Superiore, con sede presso la Biblioteca
intercomunale, a Verderio Inferiore (LC) in via dei Tre Re n. 31.
2. L’Archivio oggetto del presente Regolamento è soggetto al regime di demanio pubblico ai
sensi degli artt. 54 e 55 del D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 “Testo Unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’art. 1 della legge
08.10.1997 n. 352”.
3. L’istituzione dell’Archivio Storico persegue come finalità:
a) la conservazione e l’ordinamento dei propri archivi come garanzia della memoria storica
della comunità locale;
b) la consultazione, da parte dei Cittadini che ne facciano richiesta, di tutti i documenti, su
qualsiasi supporto, da esso conservati e il rilascio di copia con le modalità di cui al
TITOLO VI;
c) la promozione di attività didattiche e di ricerca storica, nonché di valorizzazione dei
patrimoni documentari, pubblici e privati, che costituiscono significativa fonte per la
storia del territorio comunale;
d) la tutela e l’acquisizione dei documenti o degli archivi che risultino di interesse per la
conoscenza e lo studio della storia locale.

 ALCUNI FALDONI DELL'ARCHIVIO
STORICO DI VERDERIO

TITOLO III – SERVIZIO DI CONSULTAZIONE
1. I documenti sono liberamente consultabili ad eccezione di quelli dichiarati di carattere
riservato e quelli contenenti dati sensibili (D. Lgs. 30.06.2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e D. Lgs. 22.01.2004 n. 42 “Codice dei beni culturali e del
paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 06.07.2002 n. 137”).
Si può richiedere, con apposite procedure, l’autorizzazione alla consultazione di tali atti per
motivi di studio.
2. La consultazione dei documenti dell’Archivio Storico avviene presso la sala di lettura della
Biblioteca intercomunale di Verderio Inferiore e Verderio Superiore, durante l’orario di
apertura al pubblico della medesima.
3. La richiesta di documenti per la consultazione deve essere effettuata mediante appositi
moduli, disponibili presso gli uffici comunali e presso i locali della Biblioteca intercomunale
e deve essere presentata con un proprio documento di identità (carta di identità,
passaporto o patente) al Responsabile dell’Archivio Storico. Tale domanda sarà inoltrata alla
Soprintendenza Archivistica per la Lombardia per le necessarie autorizzazioni. Ovviamente,
l’utente può operare in autonomia la richiesta di accesso alla documentazione seguendo
l’iter previsto dalla normativa vigente. Ogni volta che l’utente accede alla consultazione
deve firmare un apposito registro di presenza in cui sarà annotata anche la segnatura delle
buste consultate.
4. Si può consultare una sola busta alla volta, per un massimo di n. 2 buste al giorno e non
possono essere evase le richieste di pezzi già in consultazione.
La distribuzione dei documenti avviene di norma nell’orario di apertura al pubblico della
Biblioteca intercomunale, compatibilmente con le esigenze di servizio della medesima, e
cessa mezz’ora prima della chiusura.
5. Il personale addetto, prima di consegnare il materiale all’utente, deve:
a) verificare lo stato di consultazione dei documenti per accertare che la consultazione
possa avvenire senza danno;
b) verificare se nella busta vi siano documenti di pregio, segnalarli all’utente e
successivamente verificare che non siano stati asportati o spostati;
c) notificare all’utente le norme di comportamento da osservare, che saranno comunque
affisse nella sala di consultazione.


FRONTESPIZIO DI UN DOCUMENTO



TITOLO IV – OBBLIGHI E DINIEGHI PER L’UTENTE
1. E’ assolutamente vietato all’utente:
a) introdurre in sala studio borse, cartelle, cartellette, quaderni, contenitori e custodie di
qualsiasi genere, che dovranno invece essere collocati negli appositi spazi esterni con
indumenti e altri effetti personali;
b) introdurre in sala studio penne, pennarelli, materiali coloranti, cibi, bevande e qualsiasi
genere di oggetti e sostanze atte a danneggiare i documenti;
c) scompaginare l’ordine dei documenti e dei fascicoli, in qualsiasi stato si trovino;
d) sottolineare anche a matita o scrivere sul materiale consultato;
e) alterare, piegare e danneggiare in qualsiasi modo i supporti dei documenti;
f) staccare fogli da filze, registri, mazzi, ecc.;
g) eseguire calchi e lucidi dei documenti;
h) danneggiare o rimuovere contenitori, sigilli, nastri e legature di qualsiasi genere;
i) inserire fra i documenti segnalibri diversi da quelli forniti dal personale in sala per
segnalare temporaneamente i documenti da riprodurre in copia fotostatica o
fotografica;
j) effettuare riproduzioni dei documenti senza la preventiva autorizzazione del
Responsabile dell’Archivio;
k) utilizzare qualsiasi tipo di scanner portatili;
l) arrecare disturbo in sala studio;
m) usare i telefoni cellulari per fare o ricevere telefonate;
n) consultare o riprodurre documenti di cartelle richieste da altri utenti.
2. Gli utenti dovranno:
a) segnalare al personale addetto eventuali problemi di ordinamento riscontrati nelle
cartelle;
b) comunicare tempestivamente al personale addetto il riscontro di eventuali lacune di
documenti segnalati negli inventari o in altri corredi;
c) rimuovere i segnalibri inseriti fra i documenti per segnalare i documenti da riprodurre in
copia fotostatica o fotografica una volta effettuata la riproduzione.
3. Il personale in servizio può effettuare dei controlli sull’osservanza delle norme da parte
degli utenti.




TITOLO V - RESTITUZIONE E DEPOSITO DEL MATERIALE DOCUMENTARIO
1. Ogni utente può trattenere in deposito per successive consultazioni un massimo di quattro
pezzi per un massimo di trenta giorni dalla data della richiesta.
E' possibile trattenere il materiale in deposito per altri quindici giorni compilando
nuovamente la scheda di richiesta con scritto ben chiaro “rinnovo”.
I pezzi che si intendono trattenere in deposito vanno collocati nell’armadio di deposito.
A consultazione conclusa i pezzi devono essere consegnati al Responsabile.
2. Alla fine della consultazione il materiale documentario deve essere riconsegnato al
personale addetto nello stesso stato in cui è stato preso in consegna dall’utente.
Il personale ha l’obbligo di verificare l’integrità del materiale e la corrispondenza con lo
stato di conservazione iniziale.
3. Il materiale in deposito non può essere dato in consultazione ad altro utente.
4. Il materiale archivistico è escluso dal prestito.
Fa eccezione il prestito temporaneo per mostre, che può essere concesso, nel quadro della
valorizzazione e del godimento pubblico dei beni culturali, alle istituzioni che ne facciano
richiesta, previa acquisizione da parte dell’Amministrazione comunale dell’autorizzazione
della Soprintendenza Archivistica per la Lombardia ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. 29
ottobre 1999, n. 490 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, a norma dell’art. 1 della legge 08.10.1997 n. 352”.


TITOLO VI - RIPRODUZIONE DEI DOCUMENTI
1. L’utente può chiedere il servizio di foto riproduzione.
Sono esclusi dalla fotocopiatura i seguenti documenti:
a) le mappe e il materiale rilegato o cucito;
b) documenti infilzati o rilegati;
c) pergamene;
d) bolli, sigilli e materiale simile;
e) documenti danneggiati o di difficile maneggiabilità (cartografia di grande formato, lucidi,
supporti fragili, ecc.).
2. Il servizio di fotocopiatura è a pagamento secondo le modalità ed i costi già applicati presso
il Comune ove risiede l'Archivio.
L’Archivio fornisce su richiesta fotocopie nei formati A4 e A3.
L’utente che intende ottenere copie inserisce preventivamente, in sala di lettura, gli appositi
segni di carta nei documenti interessati, senza alterarne l’ordine nel contenitore.
Gli utenti, debitamente autorizzati e previa compilazione dell’apposita domanda, possono
riprodurre i documenti con proprie macchine fotografiche o tramite fotografi da loro
incaricati.
La richiesta di autorizzazione deve indicare l’elenco dei documenti da riprodurre con le
relative segnature.
Chi effettua le riproduzioni con mezzi propri è tenuto a evitare interventi atti a danneggiare
gli originali e a scompaginare l’ordine interno delle unità di conservazione (busta, cartella,
fascicolo o registro).
3. La pubblicazione delle riproduzioni da parte degli utenti è soggetta a specifica
autorizzazione da parte degli uffici competenti dell’Amministrazione comunale.
Gli utenti sono tenuti a consegnare copia degli elaborati e delle pubblicazioni inerenti
documenti tratti dall’Archivio Storico.


TITOLO VII – INVENTARIO E ACQUISIZIONI
1. L’ Archivio è dotato di inventario realizzato su supporto cartaceo e su supporto digitale.
Il supporto cartaceo può essere consultato rivolgendosi al Responsabile dell’Archivio.
Il supporto digitale può essere consultato sul sito internet delle Amministrazioni comunali di
Verderio Inferiore e Verderio Superiore.
2. Presso l'Archivio Storico comunale “Fondo Gnecchi - Ruscone – Gavazzi”, saranno
depositate le future acquisizioni di materiale documentario dei Comuni di Verderio Inferiore
e Verderio Superiore, provenienti sia da Enti Pubblici soppressi, sia da raccolte di privati a
qualsiasi titolo pervenute, vale a dire per acquisto o per donazione, per deposito o
comodato.


TITOLO VIII – SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI
1. L’uso improprio del servizio e la violazione delle norme incluse nel presente Regolamento
possono comportare l’interdizione temporanea o definitiva dalla consultazione dei
documenti conservati nell’Archivio Storico.
2. Il Responsabile può eseguire controlli secondo le evenienze, a campione o sistematici,
all’entrata o all’uscita dell’Archivio, su bagagli e persone.
3. Il Responsabile si riserva, per il miglior funzionamento dell’Ufficio, la possibilità di derogare
dalle presenti norme.
4. A chiunque trasgredisca le norme del presente Regolamento, potrà essere interdetta
temporaneamente o definitivamente la consultazione dei documenti dell'Archivio Storico,
con contestuale comunicazione al Soprintendente archivistico e al Soprintendente ai beni
librari e documentari, fatte salve le ulteriori azioni di difesa degli interessi delle
Amministrazioni Comunali.
5. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle leggi in vigore che
disciplinano la materia riguardante gli archivi storici e la loro consultazione.

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