mercoledì 12 gennaio 2011

COMPARAZIONE FRA VARI TIPI DI CONTRATTO AGRICOLO. CONTRATTO N.2, 27 DICEMBRE 1816 di Anselmo Brambilla

Secondo contratto agricolo presentato da Anselmo Brambilla. Il primo, del 1680, è stato pubblicato su questo blog il 17 novembre 2010.
Le parti in grassetto sono precisazioni e commenti di Anselmo.

Contratto di affitto di terreni e case di proprietà del beneficio parrocchiale di San Vigilio in Calco, stipulato fra i fabbriceri (amministratori) della chiesa e tale Giò (Giovanni) Carozzi , contadino abitante alla Pelata (Pilata), frazione del Comune di Olgiate Molgora ma, un tempo, parrocchia di Calco.

"Steso in  Calco, distretto di Brivio, provincia di Como il giorno 27/12/1816 sotto il Regno Lombardo Veneto

Colla presente valitura in ogni miglior forma gli infrascritti signori Dottor fisico Giacomo Galbusera , Giuseppe Pozzone e Giuseppe Magni, in qualità di fabbricieri ed amministratori della Chiesa parrocchiale di Calco suddetto ivi domiciliati.

Le tre persone in questione erano incaricate di amministrare, in nome del parroco, il beneficio parrocchiale, cioè l'insieme dei beni di proprietà della chiesa di Calco, quindi sono loro che di fatto si occupano della questione. 

Inerendo all'atto d'asta e deliberazione del giorno 30 agosto 1816, ed alla superiore Governativa approvazione ed abilitazione loro impartita, come da ordinanze 7/10/1816 dall'Imperial Regio Governo, e 16/10/1816 della Reale Delegazione di Como, comunicata alli suddetti signori fabbricieri per lettera del signor Reverendo Subeconomo De Capitani parroco di Viganò in data 19/10/suddetto.

Il contratto di affitto era steso in base alle leggi del Governo, e ad ordinanze del consiglio provinciale di Como. Inoltre essendoci un ente religioso coinvolto era neccessario l'intervento anche della preposta autorità religiosa.

Volontariamente ed in ogni miglior modo hanno investito e investiscono a titolo di affitto semplice , a migliorare e non deteriorare, e come meglio il signor Giovanni Carozzi figlio del fu Gianbattista domiciliato alla Pelata parrocchia di Calco, qui presente, il quale accetta e si obbliga come abbasso;

La condizione basilare dell'affitanza, o prima condizione posta al Carozzi, era che il tutto era concesso alle condizione che l'affittuario tendesse al miglioramento, e non al peggioramento di quanto gli veniva affidato.

Nominativamente dei beni di ragione della detta Chiesa parrocchiale di Calco consistenti in fondi aratori vitati e moronati e case coloniche, posti nel comune di Calco suddetto, per l'ammontare in tutto di pertiche 23 e tavole due, scudi 200, soldi 1 e denari 3, di cui il detto signor Giovanni Carozzi si dichiara pienamente edotto e informato, e da descriversi nell'atto di consegna convenuto col seguente patto quattro:

Con questo contratto venivano affitati al signor Carozzi, fondi da coltivare, terreni  con viti e gelsi, e case coloniche, per una superfice totale di 23 pertiche e 4 tavole, per una rendita di 200 scudi 1 soldo e 3 denari .

Parimenti di tutte le ragioni competenti a detti beni. Perciò il suddetto signor Giò Carozzi accetta la locazione de suddetti beni e di nuovo si obbliga sotto tutti i patti e condizioni, e obbligazioni portate dai capitoli, sotto de quali venne tenuto e deliberato l'atto d'asta suaccennato e sono li seguenti;

La fabbriceria aveva indetto un'asta pubblica per i beni in questione, nel bando erano contenute le condizioni di affitto che il Carrozzi, concorrendo all'assegnazione, aveva già tacitamente accettato, e che verranno comunque riproposte e sancite nel contratto di affitto.

1. L'affitto si fa a corpo e non a misura, a migliorare e non deteriorare, e si fa per nove anni, cioè dal giorno undici novembre milleottocentodiciasette fino all'undici novembre milleottocentoventisei.

Si ripete la raccomandazione del miglioramento dei beni ottenuti, e si stabilisce la durata; nove anni a partire da San Martino, 11 novembre, del 1817 fino a San Martino del 1826.

2. A titolo di fitto dei beni compresi in questo contratto il suddetto signor Giò Carozzi in qualità di conduttore de medesimi si è obbligato e si obbliga pagare ogni anno durante la locazione, alla Chiesa locatrice, e per essa al di lei cassiere designato dalla fabbriceria da pagarsi in di lui casa d'abitazione e in sue mani annualmente lire trecentocinquantatre e centesimi sei, pari a lire milanesi quattrocentossesanta.

L'affittuario deve corrispondere, tutti gli anni alla chiesa, nelle mani del  fabbricere indicato, 353 lire e 6 centesimi italiani, pari a 460 lire milanesi. Erano gli anni successivi alla caduta di Napoleone I, e la nuova moneta, la  lira italiana emessa dagli Austriaci, conviveva ancora con la moneta del periodo antecedente, la lira milanese.

Mappa allegata da C. Amoretti al suo "Viaggio ai tre laghi Maggiore, di Lugano e di Como"


Da pagarsi in due rate uguali , cioè la prima nel giorno 30 giugno e la seconda nel giorno 30 ottobre di ciascun anno di locazione, ogni pagamento dovrà farsi con danari metallici d'oro o d'argento, e non altrimenti che al corso della Grida di Milano, escluso il corso abusivo ed escluso la carta monetata e qualunque altro surrogato all'effettivo danaro metallico quantunque ne venisse superiormente autorizzato il loro corso anche con deroga ai patti stipulati in contrario dalle parti.

Il pagamento è da farsi in due rate, metà il 30 giugno, l'altra metà il 30 ottobre, e la moneta usata solo dovrà essere d'oro o al massimo d'argento, con esclusione di qualsiasi altra forma di pagamento: carta moneta o altro, anche se di questa moneta ne venisse autorizzato il corso dalle autorità di governo.

Ritardandosi poi il pagamento otto giorni dopo li termini convenuti come sopra, il conduttore dovrà pagare sulla rata di fitto o sulla di lei quota non pagata, l'interesse in ragione del cinque per cento dal giorno in cui sarà maturata fino al giorno dell'effettivo pagamento, salva sempre la ragione della fabbriceria di esecutere giudizialmente il conduttore al pagamento medesimo nonostante la qui convenuta corresponsione degli interessi.

In caso di ritardato pagamento di otto giorni dalle date stabilite, l'affittuario sarà tenuto a pagare il 5% di interesse sul debito o sulla parte del debito pregressofino al giorno dell'effettivo pagamento, fatto salvo il diritto della fabbriceria di denunciarlo per ottenere il saldo del debito, nonostante il pagamento dei convenuti interessi. 

3. Per qualunque controversia o pretesa del conduttore potesse nascere durante la locazione, non potra giammai il conduttore ritardare il pagamento del fitto convenuto nei termini come sopra, anzi nemmeno potrà pretendere di esser sentito ne amichevolmente ne giudizialmente se prima non avrà effettivamente saldati tutti li fitti decorsi a tal epoca.

Clausola rafforzativa rispetto al corretto pagamento delle rate. Qualunque controversia dovesse sorgere fra la fabbriceria e l'affittuario, questi dovrà comunque corrispondere il pattuito. Non potrà in nessun modo essere ascoltato se prima non paga il dovuto alla fabbriceria.

4. Il conduttore deve ricevere i beni affittatigli mediante consegna in principio di locazione  e  riconsegna infine col successivo bilancio.

Queste operazioni si fanno da perito beneviso dalla fabbriceria, e in quel tempo che dalla medesima sarà destinato.

Il conduttore ha a suo carico senza rimborso tutte le spese della prima consegna e del bilancio infine della loro copia legale da consegnarsi alla fabbriceria nel termine di un mese dopo le rispettive operazioni.

Si obbliga il conduttore a conformarsi al risultato delle suddette operazioni e a tutte quelle avvertenze che il perito avrà creduto necessarie o convenienti da rimarcare per l'interesse della Chiesa.

Indicazioni che riguardano la consegna, e la riconsegna al termine della locazione dei beni, dopo valida perizia operata da persona di fiducia della fabbriceria, con l'obbligo per l'affittuario, oltre che di pagare le spese dell'operazione, di ottemporare a tutte le prescrizioni che detto perito vorrà pretendere.

Questo contratto si fa a tutto rischio e pericolo del conduttore, il quale perciò rinuncia al diritto di restauro per qualunque tempesta anche maggenga e replicata o brina, o fallanza generale, siccità, mortalità di viti o di piante , e per qualunquesiasi altro infortunio anche impensato e del tutto esterminatore;   eccettuato soltanto la guerra guerreggiata in luogo e l'incendio casuale, e la peste con mortalità di uomini in paese;  nei quali casi si farà un restauro equitativo avuto riguardo al fitto, non al danno ne alla perdita del lucro del conduttore, ed avuto altresì riguardo a quanto si praticherà dagli altri possidenti vicini.

Il contratto è comunque fatto a rischio e pericolo dell'affittuario, che anche in caso di danni causati da  calamità naturali: tempeste , siccità, ecc  non potrà pretendere niente.
Solo in caso di guerra  combattuta in paese, incendio, o peste con  morte di persone in paese, si potrà accordare qualche beneficio all'affittuario, non riguardo al danno subito o al mancato guadagno, ma solo riguardo alla riscossione dell'affitto che si potrà abbonare tutto o in parte, tenendo conto anche di quello che faranno altri possidenti.

6. Il conduttore non ha diritto a subaffittare o case o terreni se non a famiglie e persone beneviste alla fabbriceria, la quale perciò ritiene il diritto di denunziare dalle case o anche dal terreno i subaffittari dal conduttore ammessi senza previa approvazione in scritto della fabbriceria; dichiarandosi incompetente e nullo qualunque contratto di subaffitto senza tale approvazione, e a carico del conduttore la rifusione dei danni e spese derivanti alla Chiesa locatrice, si dalla condotta de subaffittuari, che dagli atti giuridici occorribili per ogni effetto di ragione.

All'affittuario è fatta proibizione di subaffittare case o terreni senza prvia approvazione scritta della fabbriceria. Nel caso lo facesse senza la prescritta approvazione la fabbriceria si riserva il diritto di sloggiare gli abusivi, caricando l'affittuario delle eventuali spese giudiziarie o danni subiti.

7. Tutti li carichi prediali ordinari e straordinari quantunque nuovi e del tutto impensati, si regi che provinciali e locali, di qualunque sorta e in qualunque somma, e sotto qualunque denominazione o titolo vengano imposti, anche di solo prestito, sopra i beni e case di questo affitto, compreso altresì li carichi personali, le fazioni militari, o alloggi, carreggi, requisioni di generi e simili, che in ogni evento potessero occorrere, restano tutti onninamente a carico del conduttore senza rimborso e con obbligo di presentare alla fabbriceria i confessi di aver pagato come sopra.

Le tasse e i vari balzelli che già ci sono e quelli che dovessero essere posti in avvenire dalle istituzioni, locali, provinciali o nazionali sono totalmente a carico dell'affittuario, come sono a suo carico, gli eventuali aggravi aggiuntivi   per alloggio di militari, le requisizioni di derratte alimentari e simili, per le quali l'affituario non potrà chiedere nessun rimborso, anzi a giustificazione delle succitate azioni dovrà esibire ricevute comprovanti le perdite subite. 

8. Il conduttore ha di sua ragione la scalvatura  delle piante cedue, non che delle siepi; purchè la legna sia matura di nove anni quanto al castagno, e quanto alle siepi e ogni altra legna cedua si forte che dolce, purchè sia matura di quattro anni; ritenuto eluso il fusto delle siepi da lasciarsi intatto in altezza sufficiente a riparo del terreno , e sott'obbligo di conservare tutte le siepi compiute di roba viva , e ben cinghiellate secondo l'uso dei diligenti agricoltori.

All'affittuario è consentito utilizzare i rami superflui delle piante e delle siepi, purché dette piante siano di almeno nove anni per quanto riguarda il castano, mentre per le siepi sia di legna dolce che forte deve essere di almeno quattro anni.
Non tagliare il fusto degli alberelli che compongono le siepi   e che le stesse si mantengano ad  altezza tale da servire come protezione al terreno.

Tutto il fusto dei moroni e di qualunque pianta cedua compresi gabbi e gabbetti qualunque, non meno che la totalità (cioè fusto, rami e brocca) delle noci e di ogni pianta a frutta, che occorressero di levare dal terreno affittato, perché morte o cadute a terra, o bisognevoli a riparazioni, o per qualunque altro motivo siano da levarsi e in qualunque numero, restano espressamente riservate di ragione della Chiesa locatrice, senza che il conduttore abbia diritto a verun compenso per delle piante, o gabbi o moroni levati come sopra.

Il conduttore è tenuto avvisare la fabbriceria delle piante o gelsi o gabbi da levarsi, sotto la sua responsabilità alla chiesa per ogni effetto di ragione.

I gelsi e ogni tipo di pianta da frutto che si rendesse necessario togliere, o perché morte o danneggiate, dal terreno affittato  sono di pertinenza della fabbriceria alla quale vanno consegnate a carico e a spese dell'affittuario, il quale ha diritto a tenere per se solo i rami.
In ogni modo prima di togliere le piante , l'affittuario deve darne comunicazione alla fabbriceria.
Gli alberi delle noci, classificate legno pregiato, vanno consegnate nella loro totalità compresi i rami.

Se il conduttore si farà lecito di gabbare (1) piante da cima, o di appropriarsi gabbetti, o legna qualunque non di sua ragione a termini sopraespressi, dovrà pagarne il doppio valore di quanto si sarà appropriato.

L'appropriarsi di legna non di sua competenza avrebbe comportato, per il contadino, sanzioni pecuniarie pari al doppio del loro valore. 


"Topografia del Monte di Brianza con le sue parti limitrofe nel ducato di Milano delineata da Paolo Antonio Sirtori MDCCLXIII"

9. Il conduttore ha a sua carico senza rimborso tutta la spesa di qualsivoglia condotta di legnami, calcina, sassi, sabbia, e di ogni materiale e cosa qualunque bisognevole per le riparazioni, che la fabbriceria in ciascun anno anche ultimo di locazione stimerà di fare nelle case affittategli; non meno che tutte le operazioni di semplica giornaliere e di servitù manuale , senza eccezione, qualunque siano soccorribili per le stesse riparazioni.

Il titolare dell'affitto ha a suo carico tutte le spese occorrenti per il trasporto di materiali occorrenti, che  sono a carico del locatore, per la manutenzione e le riparazioni delle case a lui affidate, che la fabbriceria anche nell'ultimo anno di locazione dovesse stabilire necessarie. Inoltre deve essere disponibile ad assumersi in proprio l'onere, o quantomeno contribuire con il suo lavoro alle opere di manutenzione o riparazione.

Il conduttore mancando al qui convenuto, dovra rimborsare alla Chiesa tutto quanto si spenderà dalla fabbriceria per far eseguire da altri ciò, che incombe al conduttore in virtù di questo patto.

Il conduttore che mancasse a questi patti verrebbe sanzionato con il pagamento delle opere che la fabbriceria fosse costretta a far eseguire da altri.

10. Il conduttore non ha il diritto di introdurre ne permettere nei beni e case affittategli alcuna servitù o novità qualunque pregiudizievole alla ragione o interesse della Chiesa, anzi si obbliga invigilare, e avvenendo novità, darne subito avviso alla fabbriceria sott'obbligo di rifusione d'ogni danno, interesse, o spese imputabili al suo silenzio, o o moroso ritardo dell'avviso qui convenuto.

Il conduttore deve vigilare, pena sanzioni, affinché non si creino servitù, ne si verifichino novità che possano creare  pregiudizio alcuno sui beni affidategli, con l'obbligo nel caso di darne rapida informazione alla fabbriceria.

11. Il conduttore deve piantare ogni anno del novennio sei moroni già grossi da inserto nel terreno affittatogli, e inserirli di miglior foglia, e consegnarli in fine di locazione a norma del seguente capitolo duodecimo; parimenti deve refilare nel primo triennio tutte le viti, e di consegnarle in fine di locazione rifilate in buono stato fruttifero.

L'affittuario ha l'obbligo, ogni anno del novennio di locazione, di mettere a dimora sei gelsi adulti della migliore qualità che verranno dallo stesso lasciati a dimora al termine del contratto. Inoltre nel primo triennio deve refilare (2) le viti, cioè risistemare i filari con la sostituzione delle viti  vecchie, di quelle seccate, e dei pali di sostegno eventualmente deteriorati. Il tutto da lasciarsi,  al termine della locazione, in perfetto ordine e in buono stato fruttifero. 

12. Il conduttore dovrà abbonare in contanti alla Chiesa il valore dei deterioramenti , e di ogni ragione, danno, o interesse della medesima, per patti contravvenuti, o ommessi, o maleseguiti, a norma di tutto il convenuto colla presente scrittura, e nella precisa somma che verrà giudicata dal perito nel suo bilancio.

Nel caso di inadempienze da parte del conduttore, questi dovrà, in contanti, rifondere alla fabbriceria l'ammontare dei danni nella quantità prevista dal perito incaricato ddella eventuale verifica. 

La Chiesa abbonerà al conduttore i miglioramenti risultanti dallo stesso bilancio , eccettuati quelli espressi nel patto undecimo, i quali restano a carico del conduttore non solo senza diritto di compenso ma con obbligo altresì di compensarne alla Chiesa il lor valore, se non esisteranno in fine di locazione in lodevole stato fruttifero rifilate le viti, non meno che il valore dei gelsi desunto non soltanto dal numero col patto undecimo, ma altresì dall'incremento e prodotto di foglia che dovrebbero avere dall'epoca rispettiva di lor piantagione rimossa ogni eccezione.

La fabbriceria compenserà  il conduttore di tutti i miglioramenti eseguiti, ad eccezione di quanto stabilito dal capitolo 11 che rimane totalmente a suo carico senza diritto a compenso alcuno. Anzi nel caso non abbia ottemperato all'obbligo stabilito di piantumare i gelsi e sistemare i filari delle viti,  o questi non fossero ritenuti sufficientemente fruttiferi dal solito perito, il contadino verrebbe chiamato a rifondere alla fabbriceria il danno subito in virtù della sua mancanza o incapacità. 

13. Compiuto il novennio di quest'affitto a norma del capitolo e patto primo della presente, s'intenderà per patto espresso terminata la locazione, e sciolta, senza che le parti siano tenute a darsi una formale denunzia ne veruna diffidazione, perché findora reciprocamente si dà e si accetta dalle parti in valida forma, come fosse data e intimata giudizialmente.

Il contratto d'affitto si intende sciolto allo scadere dei nove anni stabiliti, senza che nessuna delle due parti sia  obbligata a darne formale disdetta.

14. Sarà facoltativo alla fabbriceria di convenire il conduttore e la sua sicurtà e qualsivoglia altro coobbligato, avanti li giudici e tribunali competenti al domicilio dei fabbricieri della Chiesa parrocchiale di Calco locatrice, benché fossero del tutto incompetenti al conduttore, o ad altri dei suddetti; e ciò tanto pel pagamento dell'annuo fitto, come per qualsivoglia causa dipendente da questo contratto.

La fabbriceria si riserva il diritto di chiamare in giudizio in tribunale , il locatore, il garante di sicurtà (3) e tutti quelli eventualmente coobbligati, al fine di ottenere il pagamento dell'affitto, o di altro dipendente dall'applicazione di questo contratto.

Al qual effetto tanto il conduttore, quanto la Sicurtà, e ogni altro coobbligato rinunziano nella più ampia e valida forma alla competenza del proprio foro, e ad ogni qualunquesiasi ostativa, o eccezione possa esservi, o promoversi all'eseguimento di questo patto.

15. Il conduttore ha a sua carico senza rimborso tutta la spesa di carta bollata si per gli atti d'asta e della presente scrittura, che di tutti i confessi e documenti occorribili per qualsivoglia causa dipendente da questo contratto fino a locazione finita, e ultimata ogni pendenza tra la Chiesa locatrice e il conduttore, al quale parimenti spetta senza rimborso qualunque altra spesa occorribile anche per l'effetto d'inscrivere all'ufficio di ipoteca i beni obbligati alla garanzia di questo contratto.

Tutte le spese per la registrazione del contratto, carta bollata, scritture, eventuali ipoteche, ricevute e quant'altro necessario per renderlo operante è a totale carico dell'affittuario, senza diritto a nessun rimborso.

16. Il conduttore deve in fine di locazione lasciare fieni, strami, paglia, e ogni altra cosa atta a pascolo o a sterno del bestiame, e tutto il letame a norma delle leggi e usanze del paese, e lasciare a uso della famiglia subentrante il locale per suddetto strame e bestiame, e per abitazione delle persone secondo la pratica, e ciò sotto rifusione d'ogni danno e spesa a giudizio del perito, che farà il bilancio.

Al termine della locazione , il contadino deve lasciare tutto quanto non ha utilizzato fino a quel momento, fieno, paglia, strame, ecc, cioè tutto quanto possa essere usato dalla famiglia subentrante per alimentare gli animali della stalla.  Inoltre deve lasciare il letame da utilizzare come concime, la stalla in buone condizioni, e l'abitazione della famiglia secondo la pratica corrente. Il tutto , ovviamente dovrà essere stabilito e controllato dal perito incaricato di stendere il bilancio di chiusura della locazione. 

17. Tutti questi capitoli e patti s'intendono correlativi tra loro e individui e formanti un unico e solo patto; e si ritiene essersi di ciascun d'essi avuto il debito  riguardo dalle parti nella costituzione del fitto, sul quale è seguita la deliberazione, e mancando ad alcuno d'essi il conduttore, sarà facoltativo alla fabbriceria di farlo caducare immediatamente dalla presente locazione.

Con espressa dichiarazione, che la stessa caducità debba per ogni effetto di ragione ritenersi  apposta non in via di pena, ma di espressa e tra le parti stabilita convenzione e precisa condizione, senza la quale non si effettuava il presente contratto.

Tutti i capitoli del presenti accordo sono correlativi e vincolanti, e mancando il conduttore ad uno di essi, verrebbe meno tutto l'accordo rendendo nullo il presente contratto , con l'immediata rottura dello stesso e la conseguente fine della locazione. Vista non come punizione ma come effetto di una precisa condizione posta nell'accordo sottoscritto fra le parti, senza la quale non si effettuava il contratto di affitto.

Dovendosi dalla fabbriceria fare delle spese per obbligar il conduttore al pagamento del fitto e all'esecuzione dei suddetti patti e di ciascun d'essi , sia tenuto il medesimo conduttore a reintegrar la Chiesa di qualsivoglia spesa; e ciò secondo la semplice nota giurata, la quale non dovrà essere soggetta ad alcuna riduzione, o moderazione portata da qualunque legge o pratica, perché cosi è.

Nel caso la fabbriceria fosse obbligata a sostenere delle spese per obbligare il conduttore a pagare l'affitto, queste devono essere recuperate in virtù della semplice nota  giurata contenuta nell'accordo e sottoscritta dalle parti.

Il detto signor Giovanni Carozzi conduttore ha promesso e promette per se e per i suoi eredi di puntualmente eseguire tanto il detto annuo pagamento di fitto, quanto l'adempimento di tutti i patti e obbligazioni portate dalla presente scrittura, rimossa ogni eccezione, e rifuso ogni danno e spesa in caso di contravvenzione.

Inoltre per eseguire dette cose convenute tra le suddette parti, il signor Ambrogio Carozzi figlio del fu Giambattista domiciliato alla Pelata parrocchia di Calco, qui presente spontaneamente , e come meglio, si è costituito, e si costituisce in sicurtà solidale ed altro principale promissore ed attenditore per tutto quanto sopra , e per il detto signoe Giò Carrozzi conduttore, verso e a favore della suddetta Chiesa parrocchiale di Calco locatrice, e dei suddetti signori fabbricieri ed amministratori della stessa, non che dei loro successori nell'amministrazione suddetta.

Obbligandosi perciò il detto signor Ambrogio Carozzi, come si obbliga in solido collo stesso signor Giò Carozzi conduttore tanto per l'annuo pagamento del fitto, quanto per l'esecuzione di tutti li premessi capitoli e patti del presente contratto, a cui si è egli stesso sottoposto e si sottopone solidalmente in tutto e per tutto come lo stesso conduttore; promettendo il tutto per se e i suoi eredi, con espressa rinunzia al beneficio di cedere e dividere le azioni, a quello dell'escussione, ed a qualunque altro beneficio introdotto a favore dei fedejussori e coobbligati, non che a qualsivoglia altra eccezione, sotto refezione di ogni danno e spesa in caso di contravvenzione.

Per l'osservanza di tutto quanto sopra li detti signor Giò Carozzi conduttore e signor Ambrogio Carozzi sicurtà si sono obbligati e si obbligano in solido colle rispettive loro persone ed i rispettivi loro beni tutti, presenti e futuri, nell'esenzione di legge, e li sottoscritti signori fabbricieri hanno obbligato ed obbligano li beni di detta Chiesa parrocchiale da loro rappresentata.

A salvaguardia del pagamento dell'affitto, e del compimento dei patti sottoscritti, la fabbriceria pretende che il conduttore presenti il sostegno e l'appoggio di qualche soggetto di garanzia.
L'appoggio di garanzia arriva da tale Ambrogio Carozzi abitante alla Pelata, probabilmente un fratello dello stesso Giò, il quale attraverso un impegno di sicurtà solidale (fidejussione) garantisce il sostegno per il pagamento dell'affitto e l'adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, in caso di impedimento o impossibilità del titolare della locazione a farlo. 
Era una specie di assicurazione per il padrone dei beni dati in affitto, comunque fossero andate le cose al titolare della locazione , qualcuno l'affitto lo avrebbe pagato.  

In fede di che tutte le dette parti si sono sottoscritte alla presente fatta in triplo originale conforme di cui ciascuna parte ha ritirato il proprio.

Fabbricieri - Giacomo Galbusera Giuseppe Magni Giuseppe Pozzone

Conduttore - Giò Carozzi

Sicurtà Solidale - Ambrogio Carozzi

Testimoni - Ambrogio Ripamonti e Angiolo Ripamonti di Maurizio    


NOTE
(1) Gabbare, tagliare la parte alta della pianta, accorciarne i rami fino al fusto. Operazione che veniva condotta sulla pianta di gelso, si tagliavano i rami per raccoglierne le foglie utilizzate come alimento per il baco da seta.

(2) Letteralmente rimettere in fila le viti. Ogni tre anni i contadini rimettevano in linea i filari di viti, con il rinnovo dei pali deteriorati, e con la piantumazione di nuove viti al posto di quelle morte o scarsamente produttive.

(3)  La sicurtà solidale era l'appoggio che una   persona dava a garanzia che il soggetto in questione potesse adempiere ai suoi obblighi economici verso terzi, una specie di fideiussione. Normalmente nei casi di affitto era un famigliare a dare la garanzia di sicurtà solidale.

Fonti
Archivio parrocchiale di San Vigilio
Registri :
Fabriceria – parte antica – Beni della chiesa
Status Animarum 1778 – 1925

Anselmo Brambilla, 15/3/2004

Immagini tratte da Lombardia. Il territorio, l'ambiente il paesaggio, volume 3.

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