venerdì 17 dicembre 2010

COMPARAZIONE FRA VARIE FORME DI CONTRATTO AGRICOLO. CONTRATTO N.1, 4 OTTOBRE 1680 di Anselmo Brambilla

Con questo primo esempio Anselmo Brambilla inizia la presentazione di una serie di contratti agricoli sottoscritti in diversi periodi storici.


Contratto di affitto di case e terreni situati nella frazione del Colombè, stipulato in Calco fra il nobile signore Giovanni Battista Della Porta, e i fratelli Domenico e Giovanni Brigatti.
Lo stile letterario è della fine seicento e quindi di non semplice comprensione, fra un paragrafo e l'altro cercherò di sintetizzarne i concetti per rendere il testo comprensibile a tutti.

1680 Adì 4 Ottobre in Calcho

Il signor Locatore ha datto le infrascritte semenze a' conduttori per seminare la possessione

Formento   Moggia (1)  4    
Segale        Moggia       2
Fave            Stara (2)     2
Avena          Stara          2

Il locatore consegna ai due fratelli un quantitativo di sementi da usare per la prima seminagione dei terreni affittati, quantitativo che verrà conteggiato e restituito qualora i fratelli interrompano la locazione, o al termine del periodo stabilito.

1. Gli sopradescritti conduttori s'obbligano consegnar in casa del signor Locatore tutti gli fitti ben condizionati et mercanteschi per rispetto de grani grossi nella festa di San Lorenzo, et nella festa di San Martino gli grani minuti, et questi chiascun anno durando detta locatione , quali fitti sono come segue:

Formento     Moggia     8 e stara 4
Segale         Moggia     4
Fave             Stara        4
Avena          Moggia     1 e stara 6  
Ceci             Stara         1
Miglio           Moggia     1
Melgone       Stara         7
Fagioli          Stara         1

I locatori si impegnano a consegnare alla casa del padrone ben confezionato in appositi sacchi, il quantitativo di prodotto stabilito di sua pertinenza, avendo cura di consegnare per San Lorenzo quello di grana grossa, ( fave, ceci, ecc) e per San Martino quello di grana piccola, (frumento, segale, ecc)

2. Più pagheranno detti conduttori ogni anno per fitto delle cotighe lire vintisei ...imperiali.

Oltre ai sopra descritti prodotti della terra, si impegnano a versare a titolo di affitto per i terreni un quantitativo di denaro ammontante a ventisei lire Imperiali

3. Più detti conduttori si obbligano condurre l'uva delle tinne del signor Padrone senza partirle, et facendo il vino si partirà a mettà, levando però prima a comune per il signor Padrone vino brente dieci per ogni cento brente, et vino brente una per chiascheduna  tina e torchio.

Inoltre si obbligano a portare l'uva per produrre il vino alla cantina del padrone senza dividerle. Prodotto il vino si ripartirà a meta, dopo avere tolto dal totale e versato al padrone dieci brente ogni cento di vino prodotto, più una brenta di vino a titolo di affitto per il torchio e per ogni botte data in uso agli affittuari.
Foto 1 Vicolo Colombé, dov'era l'antica frazione omonima
 

4. Più detti conduttori si obbligano far un viaggio a Milano con barozza (3) carica, ciascun anno gratis , et il signor Locatore gli darà quartari due riso bianco.

Altro obbligo imposto agli affittuari, quello di fare un viaggio annuale gratis  con un apposito carro per trasportare  merci alla casa del padrone a Milano, in compensazione del  quale il locatore corrisponderà loro una certa quantità (4) di riso bianco. 

5. Più detti conduttori si obbligano far careggi dodici con la barozza nel comune di Calcho per soldi otto, et altri careggi fuori del Comune per soldi diciotto.

Oltre al viaggio annuale a Milano il padrone si riserva il diritto, con il pagamento ai contadini di otto soldi,  di utilizzare il carro per  dodici viaggi all'interno del territorio di Calco. Si riserva inoltre a suo insindacabile giudizio la possibilità di utilizzare il carro per  viaggi,  in numero non definito, nei territori limitrofi, con il pagamento di soldi diciotto.

6. Più detti Conduttori confessano haver havuto , et ricevuto in sosta per comprare buovi per lavorare la possessione lire du cento vintitre e soldi dieci...imperiali, et questi dal signor Locatore.
Più barozza una con due rote et scalle, et erpice uno, il tutto stimato lire quarantadue...

Gli affittuari sottoscrivono  di avere ricevuto dal locatore lire Imperiali 223,10 soldi da utilizzare per l'acquisto di buoi per lavorare i terreni loro affidati.  Oltre al quantitativo di denaro, anche un carro con due ruote per il trasporto delle merci,  un erpice per spianare il terreno arato e alcune sale di legno, il tutto stimato per un valore di lire 42.

7. Più detti Conduttori pagheranno d'apenditio (5) ogni anno come segue:

Capponi a San Martino numero 6
Pollastri a San Lorenzo numero 6
Ova gallina a Pasqua numero 48, overo nel tempo della vindemia, se così piacerà al signor Locatore.

Oltre a quanto sopra stabilito i locatori hanno l'obbligo di versare tutti gli anni, a titolo di aggiunta, un certo quantitativo di animali da cortile e uova. Sei capponi a San Martino, sei pollastri a San Lorenzo, e quarant'otto uova per Pasqua o per il periodo della vendemmia, secondo quanto indicato dal padrone.

8. Più detti Conduttori si obbligano piantare ogni anno rasoli di radice piante vinticinque, et vinticinque piante da taglio, et consegnarle ogni anno a San Martino al signor Locatore . Et detto signor Locatore si obbliga far confesso di dette piante de rasoli,

Ogni anno i locatori sono obbligati a mettere a dimora venticinque polloni di alberi di buona radice da lasciare per infoltire il bosco, ed altre  venticinque da utilizzare come piante da taglio. Il tutto consegnato per la verifica del padrone per San Martino il quale è tenuto a rilasciare ai locatore regolare attestazione scritta dell'adempimento dell'obbligo. 

9. Che detti Conduttori quindi non consegnando dette piante da rasoli ogni anno siino obbligati, et si obligano pagare al signor Locatore soldi cinque per chiascheduna pianta mancasse , intendendosi ogni anno, con che però il signor Locatore si obbliga a dare gli palli, et ... detti rasoli per anni tre , et detti Conduttori siino obligati fargli ogni anno a suoi tempi la debità servitù.

Nel caso che i locatori non soddisfino all'obbligo di mettere a dimora le piante, saranno tenuti a pagare al padrone soldi cinque come penalità per ogni pianta mancante. Se invece tutto viene fatto secondo i patti,  con la piantumazione degli alberi, il padrone si obbliga a fornire i pali di sostegno alle suddette piante. Ovviamente i contadini non devono garantire solo la messa a dimora delle piante, ma anche la necessaria attenzione e cura per farle crescere.

Foto 2 Chiesa parrocchiale di S. Vigilio in Calco

10. Avvertendo che detti Conduttori siino obligati dette piante piantare solamente dove mancano, che quando non mancassero detti Conduttori non saranno obligati.

Oltre all'obbligo di mettere a dimora le cinquanta piante descritte nell'antecedente paragrafo, incombe al conduttore anche l'obbligo di  sostituzione delle piante eventualmente mancanti,  per qualsiasi motivo:  morte , sradicate dai temporali, ecc.

11. Più detti conduttori siino obligati. et si obligano vangare, zappare, et ingrassare conforme comandano li statuti di Milano, sub rubrica generali de locatione, et conduzione volume 2°, et tenerle bene incalzate per rispetto de' freddi de l'invernata.

La cura delle piante messe a dimora è d'obbligo ai conduttori i quali dovranno vangare, zappare e concimare, secondo quanto stabilito dalle consuetudini e dai regolamenti vigenti nello Stato di Milano. Inoltre dovranno preoccuparsi di attuare un buon rincalzo di terra attorno alle radici piante come protezione  dai freddi dell'inverno.

12. Più detti Conduttori si obligano, et saranno obligati condurre tutta la legna d'abbrugiare, che si farà nella suddetta possessione del Colombè et condurla gratis in casa del signor Locatore a Calcho.

La legna da ardere che si produrrà nella tenuta del Colombè dovrà, a carico dei conduttori,  essere trasportata e consegnata gratis a casa del padrone a Calco.

13. Più detti Conduttori siino obligati, et si obligano condurre neve o giazzo alla nevera di detto signor Locatore sin che sarà empita, con che però detto signor Locatore sarà obligato darli le spese cibarie solamente.

I conduttori si obbligano a riempire di neve o ghiaccio la ghiacciaia (6) della casa del padrone, il quale è tenuto solo ad elargire loro eventuali alimenti  se il lavoro di riempimento dovesse durare un giorno o due.

14. Più detti Conduttori , siino obligati e si obligano piantare ogni anno li piantoni di salice bisogneranno sopra detta possessione , et insedirli a' suoi tempi come anco piantare li piantoni di pioppa che da detto signor Locatore sarà ordinato per la suddetta possessione.

Ogni anno dovranno ad opera dei conduttori, essere messi a dimora alberi di salice, per uso sia dei contadini che del padrone,e anche, per renderli più resistenti, eventualmente innestati con specie più adatta al clima. Alberi di pioppo dovranno essere posti a dimora nella tenuta, nei modi e nei posti indicati dal padrone.

15. Più detti Conduttori non possino tagliare, ne scalvare piante da cima di niuna sorte sotto pena di scudi quatro per chiascheduna, in oltre sotto pena di perturbata possessione, se così parerà a detto signor Locatore.


Foto 3 calco e dintorni


Non possono i conduttori potare ne tagliare la cima di alberi di nessun tipo senza il preventivo parere favorevole del padrone, pena una ammenda di scudi quattro per ogni albero danneggiato , e con possibilità di interruzione del contratto di affitto da parte del padrone

16. Più tutti li frutti, cioè noci, pomo, ed altri s'habbino da partie a mettà, ecettuato  quelli dell'orto contiguo alla casa da massaro, che saranno tutti de' Conduttori.

Tutti i frutti della terra; noci, mele, e altro sono ripartiti a metà fra padrone e affittuari, a questi ultimi rimane di pertinenza tutto il prodotto dell'orto.

17. Più detti Conduttori si obligano, et saranno obligati ogni anno spazzare et tener spazzati gli fossi in detta possessione, con farne dove sarà designato dal signor Locatore. Più detti Conduttori saranno obligati, et si obligano megliorar, et non peggiorare li beni di detta possessione sotto refezione.

La pulizia dei fossati di scolo dell'acqua come l'eventuale apertura dei nuovi, autorizzati dal padrone, è obbligo dei conduttori. Così come è fatto loro obbligo l'impegno a migliorare e non deteriorare le proprietà avute in affitto

18. Più detti Conduttori si obligano, et saranno obligati a tenere ben legate le siepi che circondano la suddetta possessione perché così...

La cura e la manutenzione delle siepi che delimitano la proprietà sono a carico e obbligo dei conduttori.

19. Più per rispetto delli palli bisognano annualmente per le viti, et habbino a mettere pe mettà.

Le viti devono essere particolarmente seguite e curate, con l'annuale sostituzione di almeno la metà dei pali di sostegno, comunque di quelli deteriorati. 

20. Più detti Conduttori si obligano, et saranno obligati gettare la terra con le vanghe o con l'aratro alle viti per ripararle dalli freddi , geli, giazzi, et acque dell'invernata, promettendo detti Conduttori d'eseguire questo sotto refezione d'ogni danno potesse patire detto signor Locatore.

Oltre ai pali i conduttori sono obbligati a curare attentamente le viti per preservarle dai freddi e dalle gelate invernali, con appositi rincalzi di terra che ne proteggano le radici. Nel caso che per loro negligenza avessero a patire danni sarebbero dal padrone ritenuti responsabile e chiamati a risponderne economicamente.

21. Più per rispetto della magienga tempesta, et brina notabile in tempo de' grani grossi ( il che Dio non voglia) il signor Locatore sii obligato farli quel restauro sarà dichiarato da due amici comuni della Comunità, o partire a mettà, se così piacerà al signor Locatore.

Nel caso che una tempesta di notevole intensità, o brinate,  colpiscano il raccolto verso la maturazione, il padrone si obbliga, previo parere, sul danno effettivo patito,  di due persone della comunità amici comuni del locatore e dei conduttori, a indennizzare il danno se non totalmente almeno per una metà.

22. Più detti Conduttori siino obligati et si obligano restituire, per rispetto delle lire ducento vititre...questi danari ricevuti in sosta, restituirli dico nella festa di Santa Margherita nell'ultimo anno che finirà detta locatione, et questi in tanti buoni danari; per rispetto poi delle semenze saranno obligati a San Lorenzo nel ultimo anno come sopra a restituirle al signor Locatore.

I conduttori si obbligano nell'ultimo anno a restituire in buona valuta entro la festa di Santa Margherita, le 223 lire avute in prestito all'inizio della locazione. Così come si obbligano a restituire, sempre l'ultimo anno, entro il giorno di San Lorenzo le sementi avute sempre in prestito all'inizio. 

23. Più detti Conduttori si obligano, et saranno obligati pagare ogni anno gli aggravi ordinari et straordinari spettanti detta possessione, et consegnare ogni anno gli confessi  di pagamento al signor Locatore, et...detta possessione ...da stara di sale camerale undeci.

Le tasse e i carichi fiscali corrispondenti sono d'obbligo dei conduttori, i quali sono tenuti a consegnare tutti gli anni le ricevute del pagamento di detti carichi al locatore. La locazione era gravata da un carico fiscale corrispondente a undici stara di sale (7).

24. Più detti Conduttori saranno obligati, et si obligano condurre gratis tutti gli materiali da fornace faranno di bisogno per la reparatione delle case dove detti Conduttori abitano un detta possessione.

I conduttori sono obbligati al trasporto, gratis,  del materiale occorrente per la manutenzioneo l'eventuale  riparazione degli edifici da loro occupati.

25. Più il suddetto affitto resterà terminato a San Martino dell'anno 1686, intendendosi che essendo cominciato l'anno 1680 et dovendo haver fine l'anno 1686, detti Conduttori, come si sono obligati, doveranno restituire la detta di là sosta, o scorta, che sono lire 223 a Santa Margherita, come anco le semenze a San Lorenzo, come ancora doveranno restituire a Santa Margherita la di là scritta barozza, et erpice, overo lire quarantadue imperiali, se così piacerà al signor Locatore.

La locazione essendo iniziata nel 1680 terminerà il giorno di San Martino del 1686, giorno entro il quale i conduttori dovranno avere restituito entro Santa Margherita il prestito di 223 lire, il carro e l'erpice o pagare le 42 lire se gli attrezzi saranno giudicati usurati dal padrone. Oltre ovviamente alle sementi che dovranno essere restituite entro il giorno di San Lorenzo. 

26. Più pageranno di elemosina al Cappelano di Sant Ambrogio soldi vinti...

In più saranno"spontaneamente obbligati"  a pagare, lire Imperiali venti come elemosina  al cappellano di Sant'Ambrogio, presumo di Ronco

27. Più il signor Locatore dà a detti Conduttori tutti li prati di fieno , o lisca intendendosi ancora quel pradello di lisca di novo ritrovato, per essere stato incognito, con che detti Conduttori si obligano, et saranno obligati dare al signor Locatore gratis; et per osservatione delle predette cose ambo le parti si sono sottoscritte alla presenza delli infrascritti testimoni.

Il locatore aggiunge a quanto sopradescritto  anche la disponibilità per i conduttori di alcuni prati da fieno, di una liscata probabilmente nella palude dei Calendoni, e di un piccolo prato di lisca che da poco è entrato a far parte nelle sue  proprietà. I conduttori si impegnano a fornire gratis la lisca al locatore. E quindi tutti convengono e sottoscrivono davanti a testimoni quanto stabilito.

Io Giovanni Battista Della Porta mi accontento di quanto si contiene nella presente lista, d'accordio  et affermo di sopra.

Io Francesco Brambilla a nome et di commissione di Domenico et Giovanni fratelli Brigatti per non sapere loro scrivere come anno detto in loro nome et di commissione sua qui presenti afermo et prometto quanto di sopra esendo io stato pregato da medesimi fratelli a sottoscrivere il presente acordio.

Io Andrea Prego fui presente per testimonio.

Io Carlo Federico Vimercatto fui presente per testimonio.

Io Francesco Bonacina fui presente per testimonio.

NOTE
(1) La moggia era formata da  8 staia  o stara e 16 mine, corrispondenti a litri 146,234
(2) La stara o staio era formato da  2 mine o 4 quartari , corrispondenti a litri 9,139
(3) La barozza era un capiente carro con sponde alte per il trasporto di merci
(4) Il quartaro era formato da  4 metà e corrispondeva a litri 4,569
(5) I pendizzi erano degli obblighi che i contadini avevano, come pendenze aggiuntive, nei confronti dei loro padroni
(6) Specie di caverna appositamente scavata nel terreno chiamata giazera o nevera, riempita di neve e ghiaccio serviva a conservare gli alimenti. Con speciali coperture e accorgimenti vi si manteneva il fresco fino ai primi accenni dell'estate
(7) Alcune frasi mancano nel documento e quindi non è possibile sapere il periodo corrispondente alla quantità di sale indicata

Anselmo Brambilla, 15 marzo 2004

La foto 2 è tratta dal libro Fides per Millenium,il decanato di Brivio storico erede dell'antica Pieve, a cura della Commissione Cultura del Decanato, Oggiono, 2000.
La foto 3 è un particolaredel foglio 32, Como, dell'istituto geografico militare, edizione 1931.

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