Rovagnate, Mandamento di Brivio, Provincia di Como, in questo giorno 1 aprile 1907.
Colla presente privata scrittura da valere come meglio, la Signora
Redaelli Zenobia fu Antonio possidente di
Rovagnate, concede in affitto semplice a denaro e beni per migliorare e non deteriorare.
Ai qui presenti signori fratelli
Ghezzi Noè e Isaia fu Giuseppe domiciliati a
Perego al comunale numero 5, contadini, che stipulano per se e i suoi:
Nominativamente I terreni coltivi, vitati e moronati e boschi con caseggiato colonico posti in Perego al comunale numero 5: Il tutto già costituente la masseria degli stessi
Ghezzi fratelli conduttori e che dichiarano di perfettamente conoscere: i quali beni sono distinti come segue:
1. Caseggiato colonico con corte e pozzo d'acqua viva detto lo Stallo della Chiesa di are 3,27
2. Appezzamento di terreno coltivo, vitato e moronato, detto il Tendero di sopra di circa are 206,72
3. Ronco detto Gloria, vitato e coronato, di circa are 83,18
4. Campo coltivo, moronato, detto Campo sotto la Livera di are 57,27
5. Bosco detto Grandarozzo sotto Bernaga, castano ceduo di circa are 140.72
6. Bosco sopra il cimitero, castano ceduo, di pertiche milanesi 4.11 pari ad are 29,18
7. Casotto colonico nel fondo Tendero Complessivamente di are 520
Il tutto però a corpo e non a misura, intendendosi compreso nel presente affitto, per la casa, libero l'andito di porta e corte promiscui con altri affittuari, il tutto come già da essi fratelli
Ghezzi goduto come coloni.
Per il periodo di anni (9) nove consecutivi che dovrà aver principio col giorno 11 novembre 1907 e che avrà quindi termine col giorno 19 novembre 1916 senza bisogno di denunzia per finita locazione, perché così convenuto fra le parti .
Per il convenuto canone annuo locatizio di lire 700 , dico lire settecento, pagabili nelle mani della signora locatrice, o suo rappresentante in Rovagnate, in due rate annuali e cioè la prima all'atto della firma della presente scrittura, o per dire meglio, all'11 novembre, ed al 24 giugno d'ogni anno di locazione.
Tale affitto viene poi stipulato sotto l'osservanza dei seguenti patti e condizioni:
1. Si riserva, in qualsiasi tempo, facoltà alla signora locatrice, di dare in obbligo ai committenti di ricevere la consegna dei beni locati, la quale consegna comprenderà anche l'ennumerazione delle piante apposte, legnami ed ogni altro che possa aver riferimento al bilancio di locazione, con avvertenza che il bilancio da farsi in fine d'affitto a mezzo di perito, scelto dalla signora locatrice, costituirà gli effetti di cosa passata in giudicato, e ciò perché così espressamente convenuto ed accettato.
2. L'affitto è stipulato a tutto rischio e pericolo dei conduttori: per cui il fitto pattuito dovrà essere per intero corrisposto alle stabilite epoche ad onta di qualunque disgrazia ed infortunio che avesse a privare i conduttori anche di tutti i prodotti delle cose locate.
3. La mora al pagamento del fitto oltre giorni trenta dalle relative scadenze darà diritto alla signora locatrice di rescindere il contratto, salvo il pieno risarcimento di quanto fosse insoluto e del relativo interesse del cinque per cento.
4. Le imposte gravanti le proprietà stabili sono a carico della signora locatrice, quelle che avessero a gravare la conduzione saranno a carico effettivo dei conduttori.
5. Saranno i Conduttori tenuti, senza compenso, ad impiantare ciascun anno di locazione, numero sei gelsi che di mano in mano avessero a morire, di concimarli a dovere e di consegnarli tutti vivi col naturale incremento in fine di locazione.
6. I gelsi morti, ad eccezione di quelli dell'ultimo anno, saranno di ragione dei Conduttori.
7. In caso della riparazione della casa in affitto, i conduttori saranno tenuti gratis alla manovalanza.
8. Le riparazioni alla casa s'intendono a carico della signora locatrice, ad eccezione del riassetto dei vetri, delle serrature, dei chiavistelli, stacchette, cambrette, cancarini, parpagli per serramenti,come pure il riassetto delle mangiatoie, le quali ivi come alle riparazione dei muri a secco e delle ripe sostenenti in alcune località i fondi saranno a carico dei conduttori.
9. Si conviene essere assolutamente proibito ai conduttori:
a) Il subaffitto tanto totale che parziale dei beni cadenti nel presente affitto, senza speciale permesso della signora locatrice.
b) Il cambio di destinazione ai locali della casa compresa nell'affitto, sotto comminatoria della rifusione delle tasse che fossero imposte alla signora locatrice, per la diversa destinazione del presente loro uso puramente rurale.
c) Di estirpare, tagliare, cimare e danneggiare in qualsiasi modo piante ed alberi vari: essendo poi assolutamente vietato lo scalvo anche maturo dei gelsi nell'ultimo anno di locazione: perché questa potatura dovrà eseguirsi dalla signora locatrice o dal subentrante conduttore.
10. La signora locatrice si riserva la facoltà di poter levare dai beni locati tutte quelle piante (escluso i gelsi e le viti) che credesse del caso senz'obbligo di nessun compenso ai Conduttori, per mancato spoglio e frutto delle medesime, scaricando però tali piante dalla consegna, quando la setta fosse stata rilevata.
11. Qualsiasi pianta morta di alto e grosso fusto di qualunque età (escluso i gelsi e le viti) sarà di elusiva proprietà della signora locatrice.
12. Si è convenuto ed accettato sotto pena di rescissione del contratto e del risarcimento dei danni che il taglio dei boschi cadenti debba farsi nell'età legale, e questo taglio sarà soggetto all'osservanza delle vigenti leggi , e le contravvenzioni che ne potessero derivare saranno a carico dei conduttori. Lo scalvo delle piante di grosso fusto sarà fatto unitamente al taglio dei boschi.
13. Il fondo viene affittato colla debita scorta e tale sarà rilasciato in fine di locazione.
14. E per cui nell'ultimo anno di locazione, il subentrante conduttore, avrà il diritto di poter seminare sul fondo in affitto, la cosiddetta "bula", e ciò secondo le consuetudini locali, e dopo il 10 agosto, le seminagioni occorrenti; e cioè senza alcun compenso ai presenti conduttori.
15. Sarà poi obbligo ai Conduttori di mettere a libera disposizione della signora locatrice e subentrante affittuario pel giorno 10 agosto dell'ultimo anno di locazione, le stalle, le cassine e portici per riporvi il bestiame, i foraggi e lo sterco.
16. Nell'ultimo anno di locazione i conduttori si obbligano a lasciare regolarmente a suo posto ed a libera disposizione della signora locatrice tutti i pali e paletti occorrenti alle viti esistenti nel fondo e ciò senza alcun compenso.
17. Dovranno i conduttori ad integrità delle cose locate custodire diligentemente i confini, servitù ed in genere tutte le ragioni della signora locatrice, e non permettere che si facciano opere e si impongano servitù dannose alle proprietà della stessa.
18. Il presente contratto, oltre al deposito della metà fitto, che dai conduttori viene effettuato nelle mani della signora locatrice all'atto della firma della presente, viene anche cantato pure all'atto della firma di questa scrittura col deposito fatto come sopra con il deposito della somma di lire 350 diconsi lire trecentocinquanta.
La qual somma dovrà restare nelle mani della signora locatrice, senza interesse, sino alla fine della locazione e non verrà restituita se non dopo il rilascio dei beni affittati e quando gli stesi non abbiano subito deterioramenti e non fossero sti regolarmente adempiuti i patti della presente investitura.
19. Qualunque controversia fra locatrice e conduttori avesse ad accadere, questi ultimi non potranno mai ritardare il pagamento del convenuto fitto nelle epoche stabilite, sotto pena dell'immediata caducità.
20. La contravvenzione ad uno solo di questi patti darà diritto alla rescissione del contratto ed al risarcimento dei danni.
Le spese della presente scrittura, sua registrazione etc, si convengono in parti uguali fra le parti contraenti. Tanto promettono le parti di attendere ed osservare in piena buona fede, sotto obbligo generale delle rispettive persone e loro beni,rimossa ogni e qualunque eccezione sotto rifusione di ogni danno e spesa.
Letto confermato e sottoscritto si approva l'intestazione del numero 520.01 seconda facciata questa riga.
21. La porzione di bosco, detto Grandarozzo, che si riceve ora in consegna del taglio di anni quattro , sarà riconsegnato con il medesimo numero di anni di cavata.
22. Gli appendizi - saranno consegnati in casa padronale per San Martino d'ogni anno n° tre capponi del peso non minore di kg. 1,50.
Letto confermato e sottoscritto
Zenobia Redaelli
Isaia Ghezzi per essere illetterato fa il segno di croce +
Noè Ghezzi per essere illetterato ha fatto il segno di croce +
Bonfanti Egidio Teste
Redaelli Giovanni Teste
Registrato a Brivio il giorno otto aprile 1907
Anselmo Brambilla
I precedenti contratti sono stati pubblicati su questo blog il 17/12/2010 e il 12/1/2011. Li trovi sotto le etichette: "Anselmo Brambilla" e "vita contadina".
Le immagini che illustrano questo articolo non hanno niente a che fare con i luoghi citati nel contratto. MB